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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5262/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava a cassare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trento del 17/09/2024 che aveva parzialmente accolto l'appello del pubblico ministero e applicato la misura cautelare ex art. 282 c.p.p. nei confronti del Closcaru per concorso in furto aggravato. Le censure erano in sintesi due: (1) carenza di motivazione dell'ordinanza circa la sussistenza delle esigenze cautelari rispetto alla specifica posizione del ricorrente, e doglianza che l'appello del pubblico ministero non avesse indicato le ragioni concrete e attuali delle esigenze cautelari; (2) nullità/violazione per omessa motivazione circa la natura spontanea delle dichiarazioni rese dal ricorrente ai sensi dell'art. 350 c.p.p., con conseguente contestazione della utilizzabilità di tali dichiarazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, ritenendo che l'ordinanza impugnata, pur dando adeguate ragioni sulla gravità indiziaria, presenti un deficit motivazionale in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari specifiche rispetto alla posizione del Closcaru (ruolo nell'azione rispetto ai co-indagati non sufficientemente esplicitato). Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio al Tribunale di Trento per un nuovo esame sulle specifiche esigenze cautelari riguardanti il ricorrente. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale circa la spontaneità delle dichiarazioni rese ex art. 350 c.p.p., e la difesa non ha offerto argomentazioni rilevanti per contrastarne la valutazione.

Norme richiamate

  • art. 282 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla misura cautelare effettivamente applicata dal Tribunale del riesame; la sentenza segnala che l'adozione della misura richiede verifica anche delle esigenze cautelari specifiche nei confronti del singolo indagato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti con cui il ricorrente ha articolato le censure in cassazione; disciplina i termini e limiti dell'impugnazione.

  • art. 350 cod. proc. pen., comma 7

    Regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'indagato. La Corte conferma che tali dichiarazioni sono utilizzabili se il giudice accerta e motiva la loro spontaneità; nel caso concreto il Tribunale aveva motivato sufficientemente questo elemento.

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    Richiamato sul punto della presunzione (per taluni reati) che alleggerisce l'onere di dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari; la sentenza chiarisce che, in assenza di tale presunzione, il pubblico ministero deve indicare le ragioni a supporto dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

  • art. 568 cod. proc. pen., comma 4

    Richiamato in relazione alla questione dell'interesse del pubblico ministero a proporre impugnazione: la giurisprudenza richiede che l'impugnazione del PM sia idonea a ottenere un risultato pratico favorevole per sussistere l'interesse.

  • art. 310 cod. proc. pen. (riferimento giurisprudenziale)

    Citato nella motivazione per delimitare la cognizione del giudice d'appello cautelare: l'appello è limitato ai punti indicati ma si estende ai punti strettamente connessi.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Richiamato per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; si tratta di norma formale procedurale applicata nella fase di esame del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali il giudice d'appello (anche se con cognizione limitata) deve comunque verificare e motivare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari con riferimento alla posizione specifica del singolo indagato: non è sufficiente una motivazione generale basata sui comportamenti di altri co-indagati.
  • Se il reato non rientra nelle ipotesi in cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, il pubblico ministero che impugna per ottenere la misura cautelare deve indicare elementi concreti a sostegno dell'attualità delle esigenze cautelari, pena possibile inammissibilità per difetto di interesse in fasi diverse (ma tale questione va valutata caso per caso).
  • Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato ai sensi dell'art. 350 c.p.p. sono utilizzabili se il giudice accerta e motiva la loro natura spontanea; il difensore deve invece offrire argomentazioni specifiche e non generiche per riuscire a escluderne l'utilizzabilità.
  • Una motivazione che spiega la gravità indiziaria ma trascura di analizzare compiutamente il ruolo individuale dell'imputato rispetto ai co-autori può risultare insufficiente e determinare l'annullamento del provvedimento con rinvio per un approfondimento delle esigenze cautelari.
  • La mancata indicazione, nell'atto di impugnazione del pubblico ministero, dei motivi concreti per il ripristino o adozione di misure cautelari può compromettere l'efficacia pratica dell'impugnazione e il soddisfacimento dell'interesse dell'autorità giudiziaria.

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