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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35692/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre censure: 1) violazione dell'art. 292 co.2 lett. c) c.p.p. per mancata autonoma valutazione del GIP/Tribunale del materiale probatorio e per aver attribuito al ricorrente una precedente condanna per mafia (Penelope) in realtà inesistente; 2) insufficienza e vizio della motivazione sui gravi indizi e sulla partecipazione al sodalizio e sull’aggravante del metodo mafioso, con contestazione dell'esistenza stessa dell'associazione mafiosa (silega che si sarebbero prese per buone deduzioni da precedenti procedimenti assolutori e dichiarazioni che non proverebbero la mafia attuale), e affermazione che il Pace sarebbe stato al più coinvolto marginalmente e in un solo episodio (capo 24, tentata estorsione); 3) carenza motivazionale quanto alle esigenze cautelari, con lamentele sul ricorso a formule di stile da parte del giudice anziché adozione di un provvedimento annullatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non spettasse a questa Corte riesaminare il merito delle valutazioni probatorie e cautelari compiute dal giudice di merito e che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenesse ragioni giuridicamente significative, congrue e logicamente coordinate. La Corte ha condiviso la valutazione sulla esistenza del sodalizio Martorano-Stefanutti operante dal 2005, sul quadro indiziario aggregato (intercettazioni, documentazione, dichiarazioni di collaboratori, tabulati, atti investigativi) e sul contributo stabile del Pace, nonché la sussistenza del pericolo di recidiva e delle esigenze cautelari, anche alla luce dei precedenti penali. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; la decisione non ha disposto la remissione in libertà del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte e il tribunale del riesame hanno considerato i caratteri del reato associativo di stampo mafioso fondandosi sul "metodo" (forza di intimidazione, assoggettamento, omertà) e hanno ritenuto provata, sulla base del complesso indiziario, l'esistenza di un sodalizio con tali connotazioni operante dal 2005

  • art. 292 co.2 lett. c) c.p.p.

    Richiamata dalla difesa per censurare la presunta mancata autonoma valutazione dell'atto del P.M.; la Corte ha ritenuto invece che il giudice del riesame avesse svolto idonea analisi motivata e non un'adozione pedissequa della richiesta del P.M.

  • art. 606 lett. b) e e) c.p.p.

    Le fattispecie di motivo di cassazione invocate (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto) sono state valutate dalla Corte; questa ha dichiarato il ricorso inammissibile rilevando la carenza di idoneità a sollevare questioni di diritto non meramente meritorie

  • art. 275 co. 3 c.p.p.

    Applicata come presunzione relativa ai fini della valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva) con riferimento alla pericolosità del sodalizio e ai precedenti del ricorrente; la Corte ritiene corretta l'applicazione e la motivazione del giudice di merito

  • L. 497/74 (art. 10, 12, 14) richiamata nei capi di imputazione

    Norme richiamate nell'impianto accusatorio rispetto ad alcune contestazioni aggravate; la Corte non ha ritenuto che la difesa avesse dimostrato, in sede di cassazione, specifici profili di illegittimità formale o di vizio di motivazione tali da invalidare le valutazioni del tribunale del riesame

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle prove o la "quantità" degli indizi: contesta solo vizi giuridici, illogicità manifeste o violazioni di norme procedurali.
  • Per le misure cautelari in reati di tipo mafioso il giudice di merito può fondare la decisione su un complesso indiziario composto da intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, documenti, tabulati e condotte successive; ciò che conta è la congruenza logico-giuridica della motivazione piuttosto che la valorizzazione analitica di ciascun elemento.
  • L'accertamento del "metodo mafioso" richiede che emerga la forza intimidatrice e il vincolo associativo in termini concreti e attuali: tuttavia, nei casi di indagine complessa la ricostruzione del giudice del merito, se adeguatamente argomentata, è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Nel proporre ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari occorre puntare su censure di diritto precise (es. vizi formali, violazione di norme processuali, motivazione manifestamente illogica o contraddittoria), poiché le critiche meramente valutative sugli elementi di fatto sono inammissibili.
  • Per contrastare efficacemente la necessità della misura cautelare in simili procedimenti è utile produrre elementi di fatto specifici e pregnanti che possano superare la presunzione di pericolosità (art. 275 c.p.p.), fornendo elementi concreti di buona condotta, legami deboli con il sodalizio o prove della non partecipazione stabile.

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