Cassazione Penale, Sentenza n. 35692/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre censure: 1) violazione dell'art. 292 co.2 lett. c) c.p.p. per mancata autonoma valutazione del GIP/Tribunale del materiale probatorio e per aver attribuito al ricorrente una precedente condanna per mafia (Penelope) in realtà inesistente; 2) insufficienza e vizio della motivazione sui gravi indizi e sulla partecipazione al sodalizio e sull’aggravante del metodo mafioso, con contestazione dell'esistenza stessa dell'associazione mafiosa (silega che si sarebbero prese per buone deduzioni da precedenti procedimenti assolutori e dichiarazioni che non proverebbero la mafia attuale), e affermazione che il Pace sarebbe stato al più coinvolto marginalmente e in un solo episodio (capo 24, tentata estorsione); 3) carenza motivazionale quanto alle esigenze cautelari, con lamentele sul ricorso a formule di stile da parte del giudice anziché adozione di un provvedimento annullatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non spettasse a questa Corte riesaminare il merito delle valutazioni probatorie e cautelari compiute dal giudice di merito e che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenesse ragioni giuridicamente significative, congrue e logicamente coordinate. La Corte ha condiviso la valutazione sulla esistenza del sodalizio Martorano-Stefanutti operante dal 2005, sul quadro indiziario aggregato (intercettazioni, documentazione, dichiarazioni di collaboratori, tabulati, atti investigativi) e sul contributo stabile del Pace, nonché la sussistenza del pericolo di recidiva e delle esigenze cautelari, anche alla luce dei precedenti penali. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; la decisione non ha disposto la remissione in libertà del ricorrente.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte e il tribunale del riesame hanno considerato i caratteri del reato associativo di stampo mafioso fondandosi sul "metodo" (forza di intimidazione, assoggettamento, omertà) e hanno ritenuto provata, sulla base del complesso indiziario, l'esistenza di un sodalizio con tali connotazioni operante dal 2005
art. 292 co.2 lett. c) c.p.p.
Richiamata dalla difesa per censurare la presunta mancata autonoma valutazione dell'atto del P.M.; la Corte ha ritenuto invece che il giudice del riesame avesse svolto idonea analisi motivata e non un'adozione pedissequa della richiesta del P.M.
art. 606 lett. b) e e) c.p.p.
Le fattispecie di motivo di cassazione invocate (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto) sono state valutate dalla Corte; questa ha dichiarato il ricorso inammissibile rilevando la carenza di idoneità a sollevare questioni di diritto non meramente meritorie
art. 275 co. 3 c.p.p.
Applicata come presunzione relativa ai fini della valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva) con riferimento alla pericolosità del sodalizio e ai precedenti del ricorrente; la Corte ritiene corretta l'applicazione e la motivazione del giudice di merito
L. 497/74 (art. 10, 12, 14) richiamata nei capi di imputazione
Norme richiamate nell'impianto accusatorio rispetto ad alcune contestazioni aggravate; la Corte non ha ritenuto che la difesa avesse dimostrato, in sede di cassazione, specifici profili di illegittimità formale o di vizio di motivazione tali da invalidare le valutazioni del tribunale del riesame
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle prove o la "quantità" degli indizi: contesta solo vizi giuridici, illogicità manifeste o violazioni di norme procedurali.
- Per le misure cautelari in reati di tipo mafioso il giudice di merito può fondare la decisione su un complesso indiziario composto da intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, documenti, tabulati e condotte successive; ciò che conta è la congruenza logico-giuridica della motivazione piuttosto che la valorizzazione analitica di ciascun elemento.
- L'accertamento del "metodo mafioso" richiede che emerga la forza intimidatrice e il vincolo associativo in termini concreti e attuali: tuttavia, nei casi di indagine complessa la ricostruzione del giudice del merito, se adeguatamente argomentata, è difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Nel proporre ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari occorre puntare su censure di diritto precise (es. vizi formali, violazione di norme processuali, motivazione manifestamente illogica o contraddittoria), poiché le critiche meramente valutative sugli elementi di fatto sono inammissibili.
- Per contrastare efficacemente la necessità della misura cautelare in simili procedimenti è utile produrre elementi di fatto specifici e pregnanti che possano superare la presunzione di pericolosità (art. 275 c.p.p.), fornendo elementi concreti di buona condotta, legami deboli con il sodalizio o prove della non partecipazione stabile.
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