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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16624/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha escluso la pronuncia sulle spese nei confronti del fallimento, poiché questo aveva aderito alla rinuncia; nei confronti delle altre due società resistenti ha disposto la compensazione delle spese, rilevando che esse non avevano opposto nulla alla proposta formulata in tal senso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Nel corso della procedura fallimentare di una società cantieristica, una società che aveva partecipato alla vendita senza risultare aggiudicataria aveva proposto reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il provvedimento con cui il tribunale aveva prorogato alle imprese aggiudicatarie il termine per il deposito del prezzo. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il reclamo, ritenendo che esso fosse diretto contro un provvedimento non impugnabile con quel mezzo. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione o falsa applicazione dell'art. 26 l. fall. in relazione all'art. 111 Cost. Successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 26 l. fall.

    Era la norma invocata per contestare l'inammissibilità del reclamo avverso la proroga del termine per il deposito del prezzo nella vendita fallimentare.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato solo come parametro costituzionale nel motivo di ricorso insieme all'art. 26 l. fall.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per escludere la pronuncia sulle spese in favore del fallimento che aveva aderito alla rinuncia.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta di definizione camerale e alla mancata opposizione delle altre resistenti alla compensazione delle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio quando sia ritualmente depositata e presa in considerazione dalla Corte.
  • Se la parte resistente aderisce alla rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese in suo favore secondo la disciplina processuale richiamata dalla Corte.
  • In presenza di mancata opposizione delle altre parti resistenti alla proposta di compensazione, la Corte può disporre la compensazione delle spese nei loro confronti.
  • Il ricorso volto a censurare la declaratoria di inammissibilità di un reclamo deve comunque sopravvivere alla rinuncia; in difetto, la Corte non entra nel merito della questione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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