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Sentenza

Sentenza del 25/10/2017 n. 25264 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il recupero di somme relative alla restituzione di un rimborso della ritenuta del 5% sui dividendi ricevuti dalla partecipata italiana FinEurop S.p.A., nonché al pagamento della ritenuta ordinaria del 27,4%, oltre interessi e sanzioni. Ha dedotto, tra l'altro, il difetto di legittimazione del Centro operativo, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di recupero, la violazione delle libertà fondamentali dell'Unione europea, l'erronea esclusione dei benefici della direttiva madre-figlia, l'applicabilità della Convenzione Italia-Paesi Bassi e l'insufficiente motivazione dell'atto. La controversia si è concentrata soprattutto sull'effettività dei requisiti per il rimborso e sull'eventuale abuso del diritto mediante treaty shopping.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato ciascun motivo: il Centro operativo non è stato ritenuto privo di legittimazione sulla base delle deduzioni formulate; il termine decadenziale previsto per gli avvisi di accertamento non è stato ritenuto applicabile a un atto di recupero di un indebito rimborso, soggetto invece al termine ordinario di prescrizione; non è stata dimostrata la sottoposizione della società olandese all'imposta sulle società richiesta dalla normativa madre-figlia, né la sua qualità di effettiva beneficiaria dei dividendi. È stata quindi confermata l'esclusione dei benefici fiscali, anche in ragione della configurabilità di un abuso del diritto nella forma del treaty shopping. Le questioni sulla Convenzione Italia-Paesi Bassi sono rimaste assorbite. TDC è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 22.540 euro, oltre rimborso forfettario, accessori e legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57

    La disposizione è stata invocata per contestare i poteri del Centro operativo di Pescara, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché la questione risultava nuova in cassazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10

    È stata richiamata in relazione alla legittimazione processuale dell'ufficio finanziario; la censura non è stata esaminata nel merito per le carenze del ricorso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Il termine di decadenza previsto per l'attività di accertamento non si applica agli atti di recupero di crediti erariali derivanti da indebiti rimborsi d'imposta, che sono soggetti al termine ordinario di prescrizione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27-bis

    Il rimborso delle ritenute sui dividendi spettante alla società-madre presuppone, tra gli altri requisiti, che essa sia soggetta nello Stato di residenza a una delle imposte societarie previste dalla direttiva madre-figlia e non benefici di esenzioni incompatibili.

  • Direttiva 90/435/CEE, artt. 2, 4, 5 e 7

    "Ritenuta alla fonte" non comprende il pagamento anticipato o preliminare dell'imposta sulle società nello Stato della società-figlia, effettuato contestualmente alla distribuzione degli utili alla società-madre.

    L'esenzione o il rimborso delle ritenute sui dividendi richiede il rispetto effettivo dei requisiti soggettivi e fiscali della direttiva. La mera residenza fiscale nei Paesi Bassi non è stata ritenuta sufficiente.

  • Direttiva 2011/96/UE

    È la normativa che ha sostituito la direttiva madre-figlia; nel caso concreto i benefici sono stati negati per mancata prova dei requisiti fiscali e dell'effettiva titolarità dei dividendi.

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, artt. 56 e 63

    Le libertà di prestazione dei servizi e di circolazione dei capitali non sono state ritenute pertinenti, poiché l'esclusione del beneficio fiscale derivava dall'abuso del diritto e dalla mancata prova dei requisiti della direttiva.

  • Convenzione Italia-Paesi Bassi dell'8 maggio 1990, ratificata dalla legge n. 305 del 1993

    La ricorrente l'aveva invocata per ottenere l'applicazione della ritenuta ridotta del 5%, ma la questione è stata assorbita dall'accertata mancanza dei presupposti sostanziali per il beneficio.

  • Codice civile, art. 2946

    Il credito erariale derivante dal recupero di un indebito rimborso è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, non al termine decadenziale previsto per gli avvisi di accertamento.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'atto deve indicare adeguatamente i presupposti normativi della ripresa, ma nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata riproduzione dell'atto e comunque infondata.

Massime di principio

  • I regimi fiscali agevolativi sui dividendi transfrontalieri non spettano sulla base della sola residenza fiscale formale: il contribuente deve provare tutti i requisiti sostanziali previsti dalla normativa, inclusa l'effettiva imposizione societaria nello Stato di residenza.
  • Quando una società interposta è utilizzata principalmente per canalizzare dividendi verso uno Stato fiscalmente più favorevole, l'Amministrazione e il giudice possono qualificare la struttura come abuso del diritto o treaty shopping e negare i benefici convenzionali o comunitari.
  • La società che chiede un rimborso deve dimostrare di essere l'effettiva beneficiaria dei dividendi e non una mera conduit company; certificati attestanti soltanto la residenza fiscale possono essere insufficienti.
  • Il recupero di un rimborso d'imposta indebito non coincide necessariamente con un avviso di accertamento: perciò il termine decadenziale proprio degli accertamenti può non essere applicabile, potendo operare il termine ordinario di prescrizione.
  • Le questioni nuove che richiedono accertamenti di fatto, come la competenza dell'ufficio emittente, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione e devono essere dedotte tempestivamente nei gradi di merito.
  • Per contestare la motivazione o il contenuto di un atto tributario in cassazione è necessario riprodurne o indicarne con precisione le parti rilevanti, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.
  • L'invocazione di una convenzione contro le doppie imposizioni non supera la necessità di rispettare le condizioni antiabuso e i requisiti sostanziali previsti dalla normativa interna o unionale.

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