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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-238/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 novembre 2022. — Porr Bau GmbH contro Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98/CE – Articolo 3, punto 1 – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 6, paragrafo 1 – Materiali di scavo – Nozioni di “rifiuto” e di “sottoprodotto” – Cessazione della qualifica di rifiuto. — Causa C-238/21

Giurisprudenza europea62021CJ0238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito il regime dei materiali di scavo non contaminati alla luce della direttiva sui rifiuti. Ha affermato che, se il detentore non intende disfarsene e i materiali soddisfano le condizioni del sottoprodotto, essi non devono essere qualificati come rifiuti; in subordine, la qualifica di rifiuto può cessare dopo un’operazione di recupero e il rispetto dei criteri sostanziali dell’articolo 6, non di formalità nazionali che ostacolino il riutilizzo. La disciplina nazionale non può quindi imporre vincoli più restrittivi o meramente formali tali da frustrare la gerarchia dei rifiuti e l’economia circolare.

Qualificazione dei materiali di scavo non contaminati come "rifiuti", "sottoprodotti" o materiali che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

La questione giuridica

Se gli articoli 3, punto 1, 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE ostino a una disciplina nazionale che: (i) qualifica come rifiuti materiali di scavo non contaminati, benché il detentore non intenda né sia obbligato a disfarsene e i materiali soddisfino i requisiti per essere considerati sottoprodotti; (ii) fa cessare la qualifica di rifiuto solo se i materiali sono direttamente utilizzati come sostituti di materie prime e se sono rispettati criteri formali irrilevanti per la protezione dell’ambiente; (iii) subordina la cessazione della qualifica di rifiuto, per i materiali di scavo, a requisiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal diritto UE.

Principio di diritto

L’articolo 3, punto 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE ostano a una normativa nazionale che qualifichi come rifiuti materiali di scavo non contaminati, quando il detentore non intende né è obbligato a disfarsene e quando ricorrono le condizioni per considerarli sottoprodotti, oppure che faccia cessare la qualifica di rifiuto solo al momento del loro impiego diretto come sostituti e dopo il rispetto di criteri formali non necessari alla tutela dell’ambiente, se tali criteri impediscono il conseguimento degli obiettivi della direttiva. La Corte afferma inoltre che un controllo di qualità idoneo a verificare l’innocuità dei materiali può integrare un’operazione di preparazione per il riutilizzo e, quindi, un recupero utile ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 3, punto 1, direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 3, punto 15, direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 3, punto 16, direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 4 direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 6, paragrafo 4, direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 11, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 191, paragrafo 2, TFUE

Qualificazione dei materiali di scavo non contaminati come "rifiuti", "sottoprodotti" o materiali che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) in una controversia tra Porr Bau GmbH e la Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, relativa alla qualificazione di materiali di scavo non contaminati impiegati per la rimessa in coltura e il miglioramento di superfici agricole. La Corte interpreta gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, con particolare attenzione alla distinzione tra rifiuto, sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto.

Fatti e procedimento principale

Porr Bau aveva estratto materiali di scavo non contaminati, classificati secondo il diritto austriaco nella massima classe di qualità, per fornirli ad agricoltori che li avevano richiesti per lavori di miglioramento dei terreni. L’autorità amministrativa ha tuttavia ritenuto che tali materiali fossero rifiuti e che la loro qualifica non fosse cessata, richiamando anche il mancato rispetto di alcuni criteri formali previsti dal piano federale di gestione dei rifiuti.

Il giudice del rinvio ha osservato che:

  • i materiali erano stati oggetto di controllo di qualità;
  • erano idonei e leciti per l’uso agricolo previsto;
  • esisteva una domanda concreta e precedente all’escavazione;
  • il riutilizzo appariva coerente con la gerarchia dei rifiuti e con la prevenzione dei rifiuti.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se la direttiva 2008/98/CE osti a una normativa nazionale che:

  • consideri comunque rifiuti i materiali di scavo non contaminati, anche quando essi potrebbero essere sottoprodotti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1;
  • faccia cessare la qualifica di rifiuto solo quando i materiali siano utilizzati direttamente come sostituti di materie prime o prodotti primari;
  • subordini la cessazione a requisiti formali, come obblighi di registrazione e documentazione, che non incidono sulla tutela dell’ambiente.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3, punto 1, che definisce il "rifiuto" come qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, sui "sottoprodotti", che richiede, cumulativamente, certezza dell’ulteriore utilizzo, possibilità di utilizzo diretto senza trattamenti ulteriori se non quelli della normale pratica industriale, integrazione nel processo produttivo e legalità dell’uso;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, sulla cessazione della qualifica di rifiuto, che presuppone un’operazione di recupero e il rispetto di criteri specifici;
  • l’articolo 3, punto 16, sulla "preparazione per il riutilizzo", ricondotta tra le operazioni di recupero;
  • l’articolo 4, sulla gerarchia dei rifiuti;
  • l’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), sugli obiettivi di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione;
  • l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, richiamato per l’interpretazione ampia della nozione di rifiuto.

Ragionamento della Corte: nozione di rifiuto

La Corte ribadisce che la nozione di rifiuto deve essere interpretata in modo ampio, alla luce dell’obiettivo di tutela dell’ambiente e della salute umana. Non è decisivo il valore commerciale del materiale né il fatto che possa essere riutilizzato: ciò che conta è il comportamento del detentore e, in particolare, se egli intenda o meno disfarsi della sostanza.

Nel caso concreto, la Corte osserva che gli elementi forniti dal giudice del rinvio non sembrano indicare un’intenzione di disfarsi dei materiali. Al contrario, emergeva una domanda concreta e un accordo mirato all’uso dei materiali per specifici lavori agricoli. Se tali circostanze fossero confermate, i materiali potrebbero non essere rifiuti, bensì sottoprodotti, purché ricorrano tutte le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 1.

Ragionamento della Corte: sottoprodotto

La Corte sottolinea che la qualifica di sottoprodotto esclude quella di rifiuto. Per i materiali di scavo, il giudice nazionale deve verificare in concreto:

  • che esista la certezza dell’ulteriore utilizzo;
  • che i materiali siano utilizzabili direttamente, senza trattamenti ulteriori diversi dalla normale pratica industriale;
  • che essi derivino come parte integrante del processo produttivo;
  • che il loro impiego sia legale e non produca impatti complessivi negativi.

La Corte evidenzia che il riutilizzo di materiali di scavo non contaminati, idonei per l’uso agricolo, è in linea di principio conforme agli obiettivi della direttiva, perché favorisce il recupero, la conservazione delle risorse naturali e l’economia circolare.

Ragionamento della Corte: cessazione della qualifica di rifiuto

In via subordinata, qualora i materiali siano comunque rifiuti, la Corte esamina l’articolo 6, paragrafo 1. Essa chiarisce che un controllo di qualità volto a verificare la presenza di contaminazione può rientrare nella nozione di "preparazione per il riutilizzo" e quindi costituire un’operazione di recupero.

La Corte afferma poi che gli Stati membri possono certamente fissare criteri anche formali per assicurare qualità e innocuità del materiale, ma tali criteri non possono compromettere il conseguimento degli obiettivi della direttiva. Se formalità come registrazioni o documentazione non hanno alcuna incidenza sulla protezione dell’ambiente, esse non possono impedire la cessazione della qualifica di rifiuto quando i requisiti sostanziali siano già soddisfatti.

Principio affermato e dispositivo

La Corte conclude che gli articoli 3, punto 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE ostano a una normativa nazionale che:

  • imponga la qualifica di rifiuto per materiali di scavo non contaminati, pur in assenza di intenzione o obbligo di disfarsene e pur in presenza dei requisiti del sottoprodotto;
  • faccia cessare la qualifica di rifiuto solo in caso di uso diretto come sostituto di materie prime e previo rispetto di criteri formali irrilevanti per l’ambiente, quando ciò ostacola gli obiettivi della direttiva.

La risposta è quindi favorevole a un’interpretazione orientata al recupero effettivo e alla prevenzione dei rifiuti, purché sia garantita la tutela ambientale e sanitaria.

Come è indicizzato

Materierifiutisottoprodotticessazione della qualifica di rifiutoeconomia circolaretutela dell’ambiente

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