Ordinanza n. 238/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - dell’ordine di non far ritorno nel Comune di Terracina Protocollo n. -OMISSIS-del 05.5.2026, emesso dalla Questura di Latina in data 05.5.2026 e notificato in data 07.5.2026; - di ogni ulteriore atto precedente, presupposto, preparatorio o comunque connesso, con espressa riserva di impugnazione di altri e diversi provvedimenti con i motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di non far ritorno nel Comune di Terracina, emesso dalla Questura di Latina e notificato il 7 maggio 2026
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordine di non far ritorno nel Comune di Terracina, chiedendone in via cautelare la sospensione. Il provvedimento era fondato su azioni poste in essere dal ricorrente il 4 aprile 2026, il cui materiale accadimento non è stato contestato. Il ricorrente ha dedotto l’archiviazione del procedimento penale relativo ai fatti, asseritamente disposta il 1° giugno 2026, nonché un pregiudizio derivante dalla necessità di svolgere attività lavorativa nel Comune di Terracina in forza di un contratto di lavoro subordinato stipulato il 1° giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto di un sufficiente fumus boni iuris. In sede sommaria, ha ritenuto non palesemente irragionevole o erronea la valutazione dell’Amministrazione secondo cui le condotte del 4 aprile 2026 integravano un pericolo per l’ordine pubblico. L’archiviazione penale, oltre a non essere stata documentata, risultava successiva all’adozione del provvedimento e quindi non incideva sulla sua legittimità originaria; avrebbe potuto, al più, fondare una successiva richiesta di riesame. Quanto al periculum in mora, il contratto di lavoro nel Comune di Terracina era stato stipulato dopo l’adozione e la notificazione dell’ordine e non risultava comunicato all’Amministrazione, che non aveva potuto valutarlo neppure ai fini di un’eventuale modulazione degli effetti del divieto. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti tipici della tutela cautelare amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di pubblica sicurezza non può essere concessa quando la valutazione amministrativa dei fatti posti a fondamento della misura non risulti, allo stato degli atti, affetta da palese irragionevolezza o erroneità.
- L’archiviazione del procedimento penale intervenuta dopo l’adozione del provvedimento amministrativo non incide, di per sé, sulla legittimità originaria di quest’ultimo; può eventualmente costituire il presupposto per una richiesta di riesame da parte dell’interessato.
- Un pregiudizio lavorativo fondato su un contratto stipulato dopo l’adozione e la notificazione della misura amministrativa non giustifica automaticamente la sospensione cautelare, soprattutto quando il contratto non sia stato portato a conoscenza dell’Amministrazione, che non ha quindi potuto valutarlo ai fini di un’eventuale modulazione degli effetti del provvedimento.
- La parte che intenda ottenere una modulazione degli effetti di una misura amministrativa deve sottoporre all’Amministrazione gli elementi sopravvenuti rilevanti, consentendole di effettuare la relativa valutazione.
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