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Sentenza

Sentenza n. 15690/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del merito prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0026827.11-04-2023, recante D.M. n. 51 del 17 marzo 2023. “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.” Avviso aperura funzioni per la presentazione delle istanze di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia”. - del decreto del Ministero dell'Istruzione e del merito prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000051.17-03-2023 pubblicato sul portale dell'Amministrazione resistente in data 11.04.2023 recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”, in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente ed in particolare nella parte in cui, all'art. 3, co. 3, prevede che “L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto [...] Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 si iscriveranno con riserva e comunicheranno tempestivamente attraverso il sistema informativo – comunque entro il giorno 4 luglio 2023 – il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2023 o non venga data comunicazione dell'avvenuto conseguimento con le modalità sopra descritte tra il 21 giugno e il 4 luglio 2023”. - dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000112.06-05-2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202309389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.M. n. 51 del 17 marzo 2023, avviso di apertura delle funzioni per l’iscrizione negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS e O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, nella parte relativa all’inserimento con riserva dei docenti che conseguono all’estero il titolo di abilitazione o specializzazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato gli atti ministeriali che disciplinavano la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze per l’anno scolastico 2023/2024. Hanno contestato, in particolare, la mancata possibilità per i docenti che avessero conseguito all’estero il titolo di abilitazione o specializzazione dopo il termine per la presentazione delle domande di iscriversi con riserva, essere inseriti in graduatoria e stipulare i relativi contratti. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. Il 7 luglio 2026 le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando il venir meno dell’interesse alla prosecuzione.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, perché la dichiarazione non era stata notificata alle altre parti secondo le formalità dell’art. 84, comma 3, c.p.a. Ha tuttavia ritenuto che la dichiarazione depositata fosse un atto univoco idoneo, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate, in considerazione della definizione in rito e della costituzione meramente formale dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Considerato che detta dichiarazione non risulta notificata alle altre parti nel rispetto delle formalità previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a. e non può, pertanto, determinare l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio solo se la relativa dichiarazione rispetta le formalità previste, compresa la notificazione alle altre parti.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Considerato, tuttavia, che l’art. 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice di desumere, anche in assenza delle formalità previste dai commi precedenti, da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa;

    Anche quando la rinuncia non è idonea a estinguere formalmente il giudizio, il giudice può ricavare da un atto successivo univoco la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

    Il ricorso va dichiarato improcedibile quando, dopo la sua proposizione, viene meno l’interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Considerato che detta dichiarazione non risulta notificata alle altre parti nel rispetto delle formalità previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a. e non può, pertanto, determinare l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L’estinzione per rinuncia presuppone una dichiarazione rituale, che nel caso concreto mancava per l’omessa notificazione alle altre parti.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non determina l’estinzione del giudizio se non sono rispettate le formalità previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a., inclusa la notificazione alle altre parti.
  • La dichiarazione di rinuncia non rituale può comunque costituire, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., un atto univoco dal quale il giudice desume la sopravvenuta carenza di interesse e dichiara improcedibile il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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