Sentenza del 17/10/2016 n. 7836 - Comm. Trib. Prov. Milano
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - MOTIVAZIONE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’ingiunzione fosse viziata per carenza di motivazione, presumibilmente perché non esponeva in modo autonomo e completo tutti gli elementi della pretesa tributaria. La questione riguardava la sufficienza dell’indicazione dei presupposti della contestazione, delle risultanze poste a base della pretesa e del collegamento con i precedenti avvisi di accertamento già notificati.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Non sussiste vizio di motivazione quando l’ingiunzione indica i presupposti utilizzati per formulare la contestazione, le conseguenti risultanze ed è corredata dai precedenti avvisi di accertamento notificati al contribuente. Tali elementi consentono di conoscere sia l’an, cioè l’esistenza e il fondamento della pretesa tributaria, sia il quantum, cioè il relativo ammontare, permettendo al contribuente di esercitare efficacemente il diritto di difesa nel successivo giudizio di merito.
Massime di principio
- Un’ingiunzione di pagamento non deve necessariamente ripetere integralmente tutte le informazioni contenute negli atti precedenti, purché richiami o alleghi gli atti presupposti e renda comprensibili i fondamenti e l’importo della pretesa.
- La motivazione è sufficiente quando il contribuente può ricostruire con chiarezza sia il motivo per cui la somma è richiesta sia il modo in cui essa è stata quantificata.
- L’allegazione o il richiamo puntuale a precedenti avvisi di accertamento già notificati può integrare la motivazione dell’ingiunzione, soprattutto quando tali atti contengono gli elementi sostanziali della pretesa.
- Il vizio di motivazione sussiste, invece, quando l’atto non consente di individuare la causa della richiesta, i presupposti impositivi o l’importo dovuto, impedendo una difesa effettiva.
- La valutazione deve concentrarsi sulla concreta possibilità del destinatario di comprendere la pretesa e contestarla, non su formalismi estranei alla funzione di garanzia della motivazione.
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