Ordinanza n. 224/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di espulsione del Prefetto di Parma e, quale atto presupposto oggetto delle censure, provvedimento della Questura di Parma di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Parma, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le censure riguardano sostanzialmente il provvedimento della Questura di Parma di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, notificato il 18 marzo 2026. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo e il TAR ha affermato la propria giurisdizione e competenza. È stata tuttavia rilevata la mancata evocazione in giudizio dell'amministrazione che ha adottato il provvedimento presupposto, ossia la Questura di Parma; per tale ragione è stata disposta l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione alla Questura entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e deposito della prova della notificazione entro i successivi cinque giorni, termini entrambi qualificati come perentori.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente processuale, ordinando al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della Questura di Parma, amministrazione autrice del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno oggetto sostanziale delle censure. Nelle more, ha disposto la sospensione interinale del provvedimento di rigetto, ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'incidenza dell'atto sulla regolare presenza del ricorrente nel territorio italiano. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare, con sospensione interinale dell'atto in ragione del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Quando le censure sostanziali investono un provvedimento adottato da un'amministrazione diversa da quella evocata in giudizio, il giudice amministrativo può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione autrice dell'atto, fissando termini perentori per la notificazione e per il deposito della relativa prova.
- La sospensione interinale di un provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno può essere disposta quando l'efficacia dell'atto incide immediatamente sulla regolare presenza dello straniero sul territorio nazionale e determina un pregiudizio grave e irreparabile.
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