Sentenza n. 9179/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM – 2 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 194 del 20.8.2024, con il quale è stata disposta l’esclusione della Convenzione ricorrente dal finanziamento dei progetti per il <<Piano nazionale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni>>, ed è stata approvata la graduatoria degli enti ammessi al finanziamento, nonché l’elenco degli enti esclusi; b) delle graduatorie degli enti ammessi e degli enti esclusi dal finanziamento, costituenti allegati del DPCM indicato sub a); c) del DPCM 20 agosto 2024 con il quale è stato comunicato il motivo di esclusione del progetto presentato dalla Convenzione ricorrente, in uno all’elenco degli enti esclusi con relativa motivazione di esclusione; nonché di tutti gli altri atti indicati dalle lettere d) ad i) nell’epigrafe del ricorso; nonché per l’accertamento del diritto della Convenzione ricorrente ad ottenere riscontro alla II istanza di autotutela inoltrata in data 7.11.2024, e per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuno per le rispettive competenze, ad offrire puntuale riscontro alla seconda istanza di autotutela inoltrata in data 7.11.2024 nonché ad inserire e confermare il progetto presentato dalla ricorrente Convenzione in posizione utile ai fini del conseguimento del richiesto finanziamento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal finanziamento del progetto presentato in convenzione nell’ambito del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, con approvazione delle graduatorie degli ammessi e degli esclusi
Esito
Favorevole al resistente (stazione finanziatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ricorrente, quale rappresentante della convenzione stipulata con altro piccolo comune, ha impugnato gli atti con cui il progetto di salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici è stato escluso dal finanziamento. L’esclusione era stata inizialmente motivata con il riferimento alla difformità dall’art. 3, comma 2, del DPCM 16 maggio 2022; successivamente l’amministrazione aveva precisato che il Comune aveva presentato due candidature: una in convenzione e una ulteriore tramite la Comunità Montana di appartenenza, in violazione del divieto di presentare più di un progetto. Sono stati dedotti violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della legge n. 241/1990, del bando e dei principi di legittimo affidamento, giusto procedimento, par condicio e favor partecipationis; difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità e sviamento. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la lex specialis non prevedesse la causa di esclusione, che la motivazione fosse carente o integrata postumamente, che la candidatura della Comunità Montana fosse a sua volta inammissibile e che fosse necessario il soccorso istruttorio. È stata altresì contestata la mancata risposta alla seconda istanza di autotutela del 7 novembre 2024, con domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha riconosciuto l’interesse a ricorrere, poiché la riammissione avrebbe consentito al Comune di conservare la chance di ottenere il finanziamento; non era invece necessario anticipare il punteggio attribuibile al progetto, trattandosi di valutazione discrezionale non ancora compiuta. Nel merito, il giudice ha ritenuto che il bando, in attuazione dell’art. 2, comma 3, del DPCM 16 maggio 2022, imponesse a ciascun piccolo Comune di partecipare a un solo progetto, singolarmente o mediante una sola delle modalità aggregate previste. La presentazione di una candidatura in convenzione e di un’altra tramite la Comunità Montana determinava quindi la violazione del divieto di cumulo e rendeva legittima l’esclusione, anche in applicazione della lex specialis, della par condicio e del principio di autoresponsabilità. Le censure sulla motivazione sono state respinte perché il verbale della Commissione e la nota del 30 ottobre 2024 indicavano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’esclusione, richiamando la violazione degli artt. 3, commi 2 e 6, del bando e delle FAQ. Il riferimento errato contenuto nel DPCM del 20 agosto 2024 è stato qualificato come mero refuso materiale, facilmente riconoscibile, e non come nuova o postuma motivazione. È stata respinta anche la censura relativa all’asserita inammissibilità della candidatura della Comunità Montana, ritenuta generica e comunque non fondata, poiché il bando consentiva la presentazione di un progetto tramite un ente associativo. Non era dovuto il soccorso istruttorio, trattandosi non di una carenza documentale regolarizzabile ma della violazione sostanziale del divieto di doppia candidatura, che impediva l’accesso alla valutazione di merito. Infine, il procedimento risultava concluso con il DPCM recante gli elenchi degli ammessi e degli esclusi, integrato dalla successiva nota; l’amministrazione non aveva l’obbligo di pronunciarsi sulla seconda istanza di autotutela, poiché l’autotutela è esercitabile discrezionalmente d’ufficio e non è attivabile mediante un obbligo di provvedere su istanza di parte. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, l. 6 ottobre 2017, n. 158
Costituisce la base normativa dell’intervento relativo al Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e del finanziamento dei progetti.
art. 30 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Disciplina la convenzione tra enti locali utilizzata dai comuni per presentare il progetto in forma associata.
art. 2, comma 3, DPCM 16 maggio 2022
ogni piccolo comune può presentare un solo progetto, o singolarmente o in convenzione con altri piccoli comuni facenti parte dell’elenco di cui al precedente comma
Impone a ciascun piccolo Comune il limite di una sola candidatura, individuale o associata, impedendo il cumulo di progetti riferibili al medesimo ente.
art. 3, commi 2, 3 e 6, Bando per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni
ogni piccolo Comune può partecipare alla presentazione di un solo progetto
La lex specialis stabilisce il divieto di doppia candidatura e prevede l’inammissibilità delle domande ulteriori, con prevalenza della domanda presentata tramite l’Unione di comuni o, in assenza, tramite convenzione.
artt. 1, 2, 2-bis e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Sono richiamati in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, all’obbligo di conclusione del procedimento, alla motivazione e ai doveri di correttezza della pubblica amministrazione.
art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato tra le norme invocate sulla disciplina dell’autotutela, senza applicazione diretta nella decisione.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato tra le norme invocate sull’annullamento d’ufficio; il TAR ha escluso l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di autotutela.
art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Ha consentito la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, a seguito dell’opposizione proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal controinteressato.
Massime di principio
- Quando una disciplina di finanziamento stabilisce che ciascun ente possa presentare un solo progetto, il divieto opera anche per le candidature presentate in forma associata o tramite enti esponenziali; la presentazione di più domande riferibili al medesimo ente legittima l’esclusione secondo le regole della lex specialis.
- L’amministrazione è vincolata al rispetto della lex specialis e dei principi di par condicio e autoresponsabilità dei partecipanti quando la domanda viola un requisito sostanziale di partecipazione, non potendo disapplicare il divieto di doppia candidatura per consentire la valutazione nel merito.
- Un errore materiale nel riferimento numerico a una disposizione non determina un vizio di motivazione quando, dagli atti procedimentali complessivamente considerati, siano chiaramente individuabili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’esclusione e l’errore sia facilmente riconoscibile.
- Il soccorso istruttorio non è dovuto per sanare una violazione sostanziale delle regole di partecipazione, quale la presentazione di più candidature espressamente vietata, poiché non si tratta di una carenza documentale regolarizzabile.
- L’autotutela decisoria costituisce esercizio discrezionale d’ufficio del potere amministrativo; la presentazione di un’istanza di sollecitazione non fa sorgere, di regola, un obbligo giuridico dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso.
- L’interesse a impugnare l’esclusione da una procedura di finanziamento sussiste per la chance di riammissione e di successiva valutazione del progetto, senza necessità di dimostrare in anticipo il punteggio che l’amministrazione discrezionalmente attribuirebbe nella fase di merito.
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