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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12860/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per furto di energia elettrica aggravato: il ricorrente contestava (1) l'affermazione della sua responsabilità nonostante il contratto di fornitura fosse intestato alla moglie, la quale aveva ammesso di aver manomesso il contatore; sosteneva che non fosse provato il suo contributo concorsuale e che la sua dichiarazione di innocenza al momento dell'accertamento non fosse stata adeguatamente valutata; (2) il riconoscimento delle aggravanti: a) contestava che vi fosse "violenza sulle cose" oltre l'azione di svitare viti e collegare cavi; b) contestava l'aggravante per cose destinate a pubblico servizio (art. 625 n.7 c.p.), sostenendo che non fosse dimostrato che la sottrazione avesse compromesso o messo in pericolo il servizio pubblico o la funzionalità del bene, dato il quantitativo di energia sottratto.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sulla responsabilità: è stata ritenuta fondata la valutazione della Corte d'appello secondo cui D'Amico, avendo sottoscritto il verbale e dichiarato di abitare nell'immobile ed essere "utilizzatore di fatto" della fornitura, e trovandosi ristretto agli arresti domiciliari nell'abitazione servita dall'allaccio, era consapevole dell'utilizzo dell'energia sottratta anche se la manomissione materiale era stata compiuta dalla moglie; pertanto integra il furto di energia chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo realizzato da terzi. Sulle aggravanti: la manomissione del contatore ha alterato l'integrità dello stesso e, benché non necessiti di danno definitivo, integra la violenza sulle cose (n. 2 art. 625 c.p.). Quanto all'aggravante per cose destinate a pubblico servizio (n. 7 art. 625 c.p.), la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la sottrazione di energia mediante allacciamento abusivo alla rete esterna è assoggettabile all'aggravante indipendentemente dall'effettivo nocumento alla fornitura di altri utenti; rileva la destinazione finale dell'energia a pubblico servizio. In conseguenza il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p., n. 2 (violenza sulle cose)

    art. 625 c.p., comma 1, n. 2

    La manomissione del contatore che altera l'integrità dello strumento integra la violenza sulle cose anche se non provoca un danno definitivo; è sufficiente l'uso di forza fisica per modificare l'integrità dell'oggetto.

  • art. 625 c.p., n. 7 (cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità)

    art. 625 c.p., comma 1, n. 7

    L'aggravante si applica alla sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo diretto alla rete esterna indipendentemente dall'effettivo pregiudizio al servizio pubblico: rileva la destinazione finale della cosa a pubblico servizio/uso di pubblica utilità, non la prova di un danno concreto al servizio.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 24592 (Bellafiore)

    Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440

    Conferma che è punibile chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo alla rete realizzato da terzi; la consapevolezza e l'utilizzo prolungato sono elementi decisivi per la responsabilità.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 1850 (Cagnassone)

    Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229

    Ha affermato che l'aggravante per cose destinate a pubblico servizio si configura in caso di sottrazione di energia con allacciamento abusivo anche se non vi è stato effettivo nocumento al servizio.

  • Giurisprudenza - orientamenti precedenti citati

    Sez. 2, n. 1176 del 20/06/1967 (Corona) e altri

    Riferimento a precedenti orientamenti più restrittivi che richiedevano un pregiudizio o pericolo per il servizio pubblico; il Collegio però aderisce all'orientamento più recente e prevalente che supera tale requisito.

Massime di principio

  • Chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo alla rete elettrica commette il reato di furto di energia anche se non ha materialmente eseguito la manomissione.
  • La dichiarazione o fattiva condizione di 'utilizzatore di fatto' della fornitura e la presenza stabile nell'immobile sono elementi probatori rilevanti per dimostrare la consapevolezza e la responsabilità.
  • La manomissione del contatore che altera la sua integrità integra la fattispecie dell'aggravante per violenza sulle cose, anche in assenza di danno definitivo.
  • L'aggravante per cose destinate a pubblico servizio si applica alla sottrazione di energia mediante allaccio abusivo quando la cosa ha destinazione a uso di pubblica utilità; non è necessario provare un concreto pregiudizio al servizio.
  • In casi simili, la valutazione completa del contesto (chi abita nell'immobile, chi firma verbali, durata dell'uso dell'energia, modalità dell'allaccio) è decisiva per l'affermazione della responsabilità.

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