Sentenza n. 6714/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 14500/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro gli atti relativi alla localizzazione di un elettrodotto su aree di proprietà dell’appellante
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore della rete)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva impugnato in primo grado gli atti relativi alla localizzazione di un elettrodotto sulle proprie aree, deducendo una pluralità di censure. Il TAR aveva respinto il ricorso. L’interessata ha proposto appello contro tale sentenza. Terna ha proposto appello incidentale, contestando la mancata integrale accettazione delle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso di primo grado. Nelle more, un decreto interministeriale del 6 marzo 2025 ha approvato il progetto definitivo secondo una nuova localizzazione, con spostamento dei tralicci 57, 58 e 59 verso sud, in conformità a una delle soluzioni alternative prospettate dalla ricorrente. Terna ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse all’appello. L’appellante ha inizialmente subordinato l’eventuale rinuncia all’interesse alla precisazione documentale della nuova localizzazione; dopo l’istruttoria disposta dal Consiglio di Stato, ha dichiarato di ritenere persistente l’interesse ad agire, precisando però di avere impugnato davanti al TAR la nuova variante localizzativa. Ha inoltre richiamato una nota della Soprintendenza dell’11 maggio 2026, relativa all’autorizzazione paesaggistica dell’11 dicembre 2023, sostenendo che la questione incidesse anche sull’interesse nel presente giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello principale per sopravvenuta carenza di interesse. La modifica del tracciato e l’approvazione della nuova localizzazione hanno fatto sì che l’interesse dell’appellante si concentrasse sul nuovo decreto interministeriale del 6 marzo 2025, già autonomamente impugnato davanti al TAR. La nuova controversia costituisce quindi la sede nella quale devono essere esaminate le censure relative alla localizzazione sopravvenuta. La nota della Soprintendenza dell’11 maggio 2026 non incide sull’esito del presente giudizio, poiché riguarda anch’essa la variante localizzativa oggetto del distinto ricorso davanti al TAR. Per effetto dell’improcedibilità dell’appello principale è stato dichiarato improcedibile anche l’appello incidentale di Terna. Le spese del grado sono state compensate in ragione della complessità della controversia e dei provvedimenti sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 337, comma 2, c.p.c.
sospensione “facoltativa”
Il TAR aveva disposto la sospensione facoltativa del processo relativo alla nuova variante in attesa della definizione dell’appello; il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito la correttezza di tale sospensione.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione modifica l’assetto provvedimentale controverso mediante l’adozione di un nuovo atto che sostituisce o supera quello originariamente impugnato, l’interesse all’annullamento dell’atto precedente viene meno se la lesione attuale si concentra sul provvedimento sopravvenuto.
- La sopravvenuta impugnazione autonoma del nuovo provvedimento localizzativo trasferisce nella relativa controversia l’esame delle censure concernenti l’assetto modificato, rendendo improcedibile il giudizio instaurato contro la precedente localizzazione.
- La permanenza dell’interesse ad agire deve essere valutata con riferimento all’utilità concreta e attuale conseguibile nel giudizio pendente; non sussiste tale utilità quando l’eventuale pronuncia non potrebbe incidere sull’assetto amministrativo ormai disciplinato da un nuovo provvedimento autonomamente impugnato.
- L’improcedibilità dell’appello principale per sopravvenuta carenza di interesse comporta, nel caso esaminato, l’improcedibilità anche dell’appello incidentale, non potendo quest’ultimo conservare autonoma utilità processuale rispetto alla controversia principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 5042/2026 - Napoli, Sezione 8
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 14461/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 14474/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 14477/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 2406/2026 - Catania, Sezione 1
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 2408/2026 - Catania, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →