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Sentenza

Sentenza n. 8144/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202509717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 13 maggio 2024 un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, non essendo intervenuto alcun provvedimento espresso nonostante la scadenza dei termini previsti dalla legge generale sul procedimento amministrativo e dalla disciplina speciale sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la fissazione di un termine per la conclusione del procedimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito producendo una nota del Ministero dell’Università e della Ricerca con cui era stata richiesta un’integrazione documentale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l’obbligo di provvedere perché erano presenti una formale istanza e la scadenza del termine senza l’adozione di un provvedimento conclusivo. La competenza a concludere il procedimento è stata ricondotta al Ministero dell’Istruzione, nella denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Collegio ha applicato il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 e il termine speciale previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedere integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva un termine massimo complessivo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. La richiesta documentale proveniente dal Ministero dell’Università e della Ricerca non è stata ritenuta idonea a superare l’inerzia, poiché non equivale all’adozione di una determinazione finale di carattere provvedimentale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato quindi ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Nella definizione del procedimento, Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Nel giudizio contro il silenzio-inadempimento il giudice accerta l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi e può fissare un termine per l’adozione di un provvedimento espresso, nominando anche un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il riconoscimento delle qualifiche professionali deve essere definito con un provvedimento dell’autorità competente entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • legge n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il termine generale di conclusione del procedimento è stato individuato in trenta giorni, concorrendo con il termine speciale previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.

  • art. 6 decreto-legge 173/2022, convertito in legge 604/2022

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione ha determinato la denominazione del Ministero dell’Istruzione in Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sussistenza dell’obbligo di provvedere richiede una formale istanza e la scadenza del termine previsto senza l’adozione di un provvedimento conclusivo da parte dell’Amministrazione.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; quando siano richieste integrazioni, il termine complessivo massimo è pari a quattro mesi.
  • La richiesta di integrazione documentale non costituisce provvedimento conclusivo e non supera il silenzio-inadempimento, se l’Amministrazione non adotta successivamente una determinazione finale espressa e definitiva.
  • Nel giudizio sul silenzio l’Amministrazione deve essere condannata ad adottare un provvedimento espresso, conclusivo e definitivo entro il termine fissato dal giudice; per l’eventuale ulteriore inerzia il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta.
  • Il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro deve essere definito nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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