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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14086/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (espropriati)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione di un immobile. In un precedente giudizio la Corte d'appello aveva commesso un errore di fatto nella lettura del valore indicato dalla Commissione provinciale: aveva ritenuto che la stima fosse di euro 600,00 al mq, mentre in realtà era di lire 600.000, pari a euro 309,87 al mq. Gli espropriati hanno quindi proposto domanda di revocazione ex artt. 395 e 398 c.p.c. chiedendo la correzione della sentenza e il riconoscimento che il valore corretto della stima era inferiore a quello accertato dal c.t.u. (euro 450,00 al mq), con conseguente soccombenza del Comune e condanna alle spese. La Corte d'appello ha rigettato la revocazione ritenendo che la domanda non fosse stata estesa alla parte decisiva della sentenza che avrebbe consentito la decisione di merito ex art. 402 c.p.c. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione deducendo: omesso esame delle domande formulate e delle difese del Comune; violazione degli artt. 395 n. 4 e 402 c.p.c. per erronea affermazione della mancata estensione della domanda; omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante la loro non soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e accolto congiuntamente i quattro motivi. Ha affermato che l'individuazione e l'interpretazione del contenuto della domanda da parte del giudice di merito sono sindacabili in cassazione come vizio processuale quando determinino un'erronea individuazione del petitum e la violazione dell'art. 112 c.p.c. Nel caso concreto, dalla domanda di revocazione trascritta emergeva che i ricorrenti avevano effettivamente chiesto l'accertamento dell'errore revocatorio, la correzione della precedente sentenza e la dichiarazione di soccombenza del Comune. La Corte d'appello aveva quindi erroneamente interpretato la domanda, travisandone il contenuto e pronunciando in modo non corrispondente al chiesto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    La revocazione era fondata sull'errore di fatto risultante dagli atti e percepibile dalla decisione impugnata.

  • art. 398 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la proposizione della domanda di revocazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

  • art. 402 c.p.c.

    Solo l'estensione della domanda alla parte decisiva della sentenza avrebbe consentito al giudice della revocazione di decidere anche il merito della causa.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è configurabile quando l'erronea interpretazione della domanda determina un diverso petitum rispetto a quello effettivamente dedotto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'erronea rilevazione del contenuto della domanda può essere denunciata in cassazione come nullità processuale.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese presuppone la soccombenza; se la domanda è stata erroneamente interpretata, va riesaminata anche la regolazione delle spese.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare l'omessa pronuncia sull'intera domanda.

Massime di principio

  • L'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione quando, per un errore di percezione o di qualificazione, conduca a una diversa individuazione del petitum e quindi a una violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • In tema di revocazione, se la domanda investe l'errore di fatto e chiede la correzione della decisione con conseguente nuova regolazione delle spese, il giudice non può restringerne il contenuto in modo da escludere la pronuncia sul punto decisivo effettivamente dedotto.
  • La soccombenza ai fini della condanna alle spese va valutata in base al contenuto effettivo della decisione e delle domande proposte; un errore nell'interpretazione dell'istanza può rendere illegittima la statuizione sulle spese.
  • L'errore di fatto percepito nella lettura degli atti o dei dati decisivi della sentenza impugnata può fondare revocazione solo se emerge con chiarezza e se la domanda è correttamente formulata in modo da investire il punto decisivo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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