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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30838/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il richiedente aveva ottenuto, nel passato, la custodia cautelare in carcere dal 26 settembre 2019 al 9 marzo 2021 in relazione a un procedimento poi conclusosi con assoluzione irrevocabile il 6 maggio 2022. La Corte d'appello aveva però respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ritenendo integrata la colpa grave ostativa ex art. 314 c.p.p., sulla base di una condotta extraprocessuale consistita nell'aver intrattenuto relazioni ambigue con esponenti di un sodalizio criminale, facendo da autista al capo del gruppo, consapevole delle attività illecite. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte violazione di legge processuale e vizio di motivazione: si contestava che la Corte avesse omesso di considerare la condotta processuale collaborativa dell'interessato, che si era sottoposto all'interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p. dichiarando la propria estraneità e ribadendola al dibattimento; si censurava inoltre la mancata spiegazione del nesso causale tra il breve incarico di autista, svolto in un ordinario rapporto di lavoro, e l'emissione della misura cautelare a distanza di oltre un anno; si sosteneva infine che i principi elaborati in tema di associazione mafiosa non potessero essere automaticamente estesi all'associazione semplice ex art. 416 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione fondato sull'ingiustizia sostanziale, il giudice deve verificare ex ante se il comportamento dell'interessato, doloso o gravemente colposo, abbia anche solo concorso a ingannare l'autorità giudiziaria sulla sussistenza dei presupposti della cautela. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato comportamenti accertati o non negati: l'attività di autista in favore di un esponente apicale del sodalizio, la consapevolezza delle sue attività illecite, le conversazioni in cui l'interessato mostrava di aver compreso la natura illecita del contesto. Tali condotte, non necessitate e oggettivamente idonee a creare l'apparenza di contiguità al gruppo criminale, integravano colpa grave e avevano concorso sinergicamente all'adozione della misura custodiale. La Corte ha escluso rilievo alla condotta processuale invocata e al fatto che la misura fosse stata emessa a distanza di tempo, nonché alla successiva riqualificazione da associazione mafiosa ad associazione semplice. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e, nel caso di ingiustizia sostanziale, richiede l'assenza di dolo o colpa grave ostativi imputabili al richiedente.

  • art. 415-bis c.p.p.

    richiamato come atto di interrogatorio/difesa processuale che il ricorrente sosteneva fosse stato trascurato ai fini della valutazione della sua condotta.

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato per la trattazione scritta dei ricorsi in materia di riparazione per ingiusta detenzione, con esclusione della discussione orale nel caso concreto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato quale parametro per l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    indicato come titolo originario della cautela, poi solo evocato nel quadro indiziario valutato dal giudice della riparazione.

  • art. 416 cod. pen.

    richiamato come riqualificazione del fatto nel giudizio di cognizione; la Corte ha ritenuto che il mutamento di qualificazione non incida, di per sé, sulla colpa ostativa già accertata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione fondato sulla c.d. ingiustizia sostanziale, il giudice non deve stabilire se il fatto integri reato, ma se la condotta del richiedente abbia concorso, anche insieme all'errore dell'autorità procedente, a determinare l'adozione della misura cautelare.
  • La valutazione della colpa ostativa va compiuta ex ante, cioè secondo il quadro indiziario disponibile al momento dell'emissione della cautela, verificando sia l'apparenza della fondatezza dell'accusa sia l'eventuale contributo causale del comportamento del richiedente alla formazione di tale apparenza.
  • Sono rilevanti, ai fini della colpa grave ostativa, solo comportamenti del richiedente accertati o non esclusi nel giudizio di cognizione; non può invece fondarsi il diniego su fatti ritenuti insussistenti o non provati dalla sentenza assolutoria.
  • Frequentazioni ambigue con soggetti dediti ad attività illecite possono integrare colpa grave ostativa quando non siano necessitate e quando, per le modalità concrete, siano oggettivamente idonee a creare un'apparenza di contiguità criminale e a rendere prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.
  • La successiva riqualificazione giuridica del fatto nel giudizio di merito non elimina, di per sé, la colpa grave ostativa già accertata; assume rilievo soltanto l'ipotesi in cui la riqualificazione conduca a un reato per il quale la misura custodiale non era originariamente consentita.

Come è indicizzato

MaterieRiparazione per ingiusta detenzioneImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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