Cassazione Penale, Sentenza n. 33626/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il provvedimento del GIP del Tribunale di Roma del 22/02/2022 che ha rigettato la richiesta di sequestro probatorio formulata da Nicoletta Bussi nei confronti di Ancona Paolo, indagato per reati connessi a falsità e appropriazione tramite testamento (capo di imputazione: artt. 646, 640, 491, 489, 482, 476 c.p., riferiti a fatti 2018-2022). La Bussi lamenta: 1) mancata valutazione di prova decisiva (consulenza grafologica che avrebbe accertato la falsità del testamento); 2) omissione di motivazione circa la necessità del sequestro conservativo in presenza di atti dispositivi che potrebbero disperdere il patrimonio; 3) contraddittorietà e illogicità della motivazione del GIP.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per motivi preliminari: il provvedimento del GIP che respinge la richiesta di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, dopo la trasmissione degli atti da parte del P.M. ai sensi dell'art. 368 c.p.p., è sottratto a impugnazione in applicazione del principio di tassatività previsto dall'art. 568 c.p.p. Perciò la Corte non entra nel merito delle contestazioni sulla valutazione della consulenza grafologica o sulla motivazione del GIP. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 646 c.p.
Citato come uno dei reati contestati a carico di Ancona Paolo; la Corte non ha valutato il merito delle accuse dato il rigetto per inammissibilità del ricorso.
art. 640 c.p.
Citato tra i capi di imputazione (truffa o reato afferente alla condotta denunciata); non valutato nel merito dalla Corte per motivi di ammissibilità.
art. 491 c.p.
Citato come parte delle ipotesi di reato contestate; la sentenza lo riporta ma non ne esamina l'applicazione sostanziale.
art. 489 c.p.
Citato tra le fattispecie contestate; la Corte non si pronuncia sul contenuto probatorio relativo a tale norma per inammissibilità del ricorso.
art. 482 c.p.
Richiamato come capo di imputazione; la Corte non entra nel merito dell'accertamento previsto da questa norma.
art. 476 c.p.
Indicata tra le norme penali invocate nella prospettazione accusatoria; non oggetto di valutazione nel provvedimento impugnato.
art. 368 c.p.p.
Richiamato come norma che disciplina la trasmissione degli atti al GIP da parte del P.M.; il provvedimento impugnato era stato adottato dal GIP dopo tale trasmissione.
art. 568 c.p.p.
Fondamentale per la decisione: stabilisce il principio di tassatività delle impugnazioni e, secondo la Corte, rende sottratti a ogni mezzo di impugnazione i provvedimenti del GIP che respingono la richiesta di sequestro probatorio avanzata da parte privata dopo la trasmissione degli atti; da qui l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la comminazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende a carico della parte che propone ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per disporre il pagamento di Euro 3.000.
Giurisprudenza citata (Cass. Pen.)
es. Cass. Pen., 4.10.2007 n. 42969; Cass. Pen., 10.6.2002 n. 2881; Cass. Pen., 13/10/2021 n. 45566
La Corte richiama precedenti di legittimità che consolidano il principio per cui il provvedimento del GIP che respinge il sequestro probatorio richiesto dalla parte privata, dopo la trasmissione degli atti dal P.M., non è impugnabile.
Massime di principio
- Un provvedimento del GIP che respinge una richiesta di sequestro probatorio avanzata dalla parte privata, adottato dopo la trasmissione degli atti da parte del P.M. ai sensi dell'art. 368 c.p.p., è normalmente sottratto a impugnazione per il principio di tassatività previsto dall'art. 568 c.p.p.; quindi un ricorso per cassazione in tali casi è spesso inammissibile.
- Se si ritiene che il GIP abbia ignorato prove decisive (es. consulenze tecniche), occorre verificare la percorribilità di rimedi processuali alternativi e tempestivi nell'ambito delle indagini (es. sollecitazioni al P.M., istanze al giudice in fase diversa) prima di proporre ricorso in cassazione, onde evitare l'inammissibilità.
- Quando è in gioco il rischio di dispersione del patrimonio, è utile valutare anche strumenti civili o misure cautelari diverse (sequestro conservativo in sede civile, istanze cautelari idonee) oltre alla richiesta di sequestro probatorio penale, perché la impugnabilità dei provvedimenti penali può essere limitata.
- Le doglianze relative a motivazione, contraddittorietà o omissione nella valutazione delle prove devono essere sollevate tramite i mezzi di impugnazione e nei termini previsti; la violazione dei requisiti di ammissibilità processuale può precludere qualsiasi esame di merito.
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanna alle spese e, se ricomprese nelle ipotesi dell'art. 616 c.p.p., sanzioni pecuniarie per la Cassa delle Ammende; valutare quindi costi e probabilità di successo prima di proporre impugnazioni manifestamente inammissibili.
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