Cassazione Civile, Ordinanza n. 21855/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della richiesta dell'Amministrazione e ha deciso conformemente, dichiarando cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate. Non vi è stata una pronuncia nel merito sui motivi del ricorso, poiché la controversia è stata definita per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione a seguito dell'annullamento dell'atto impugnato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un soggetto aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2007 in materia di Imposta Unica sui concorsi pronostici e scommesse, con cui gli era stato richiesto il pagamento del tributo. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, riducendo però le sanzioni; la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale decisione in appello. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Agenzia resistente ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto di un provvedimento di annullamento dell'atto allegato alla memoria stessa.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene l'annullamento dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, venendo meno l'oggetto del processo.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere impedisce una decisione sul merito dei motivi di ricorso, poiché la lite non richiede più una pronuncia sostanziale.
- In caso di definizione del processo per cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare le spese di lite in considerazione della sopravvenienza che ha eliminato il contenzioso.
Come è indicizzato
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