Cassazione Penale, Sentenza n. 23443/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la domanda di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p.; il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perché il giudice dell'esecuzione avrebbe dato rilievo esclusivo alla distanza temporale tra le sentenze senza considerare tutti gli elementi tipici della continuazione e l'unicità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha motivato adeguatamente l'esclusione della continuazione in quanto mancavano elementi dai quali desumere che, all'epoca dei primi reati, fosse già programmata la partecipazione ad un'associazione per il traffico di stupefacenti due anni dopo. La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per il reato continuato (unità del disegno criminoso desumibile da indici esteriori quali contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, identità dei reati, medesima partecipazione soggettiva etc.) e ha ritenuto che i fatti emergenti indicassero autonome e successive determinazioni criminali non riconducibili a un progetto unitario. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte richiede che la continuità sia provata mediante indicatori concreti della unità di disegno criminoso e non solo dalla mera contiguità temporale
art. 81, secondo comma, cod. pen.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiama la necessità che i reati siano stati previsti, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo episodio affinché sussista l'unicità del disegno criminoso
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha invocato errata applicazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto tali censure infondate perché la motivazione del giudice dell'esecuzione è risultata adeguata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Richiama i limiti di riproduzione del motivo di ricorso; il ricorso è stato trattato nei limiti consentiti dalla normativa
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
d.P.R. 309/1990 (art. 73 e art. 74)
art. 73 e art. 74 d.P.R. 309/90
Reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti per i quali il ricorrente era stato condannato; la Corte ha valutato tali fattispecie nel complesso probatorio per determinare l'assenza di un progetto criminoso unitario sin dal primo episodio
art. 110 cod. pen.
Concorrente di persone nel reato; citato nelle sentenze di condanna richiamate nel ricorso ma non inciso sul decisum circa la continuazione, che è stata valutata sulla base degli elementi di prova
art. 697 cod. pen.
Norma relativa a specifica fattispecie penalmente rilevante richiamata nelle sentenze precedenti; la sua menzione serve a descrivere il complesso di reati valutato dal giudice ma non modifica i criteri di riconoscimento della continuazione
Massime di principio
- La continuazione presuppone l'esistenza di un disegno criminoso unitario già presente al momento del primo reato: non basta la mera connessione di più reati nel tempo
- Per accertare la continuazione occorre valutare molteplici indici (contiguità spazio-temporale, identità o analogia delle fattispecie, modalità operative, partecipazione degli stessi soggetti, unità del contesto e della spinta a delinquere)
- La distanza temporale significativa tra episodi pesa contro il riconoscimento della continuazione se non corredato da altri elementi che dimostrino la preventiva pianificazione
- La semplice propensione a delinquere o la ricaduta non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'elemento intenzionale caratteristico della continuazione
- In sede esecutiva il giudice applica gli stessi criteri di valutazione del giudice di merito: chi chiede il riconoscimento della continuazione deve fornire elementi concreti e indizianti che dimostrino l'unità di ideazione già presente al primo episodio
- Chi impugna per vizio di motivazione deve mostrare l'illogicità o l'insufficienza della motivazione, non limitarsi a proporre una diversa lettura degli elementi probatori
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