Cassazione Penale, Sentenza n. 11510/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva confermato la sospensione e revocato gli "arresti domiciliari esecutivi" ex art. 656, comma 10, c.p.p., denunciando violazione delle norme processuali per mancata assunzione di una prova decisiva (dettagliate informazioni dalla Comunità) e vizio della motivazione rispetto alla responsabilità per i fatti del 5 luglio 2022 nella Comunità: sostiene che alcune espressioni (es. "comportamenti oppositivi e di polemica") siano state erroneamente attribuite a lui e non a un altro ospite.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la decisione del Tribunale di sorveglianza conforme ai principi giurisprudenziali: il Tribunale ha compiuto una verifica compiuta dei presupposti per la prosecuzione della misura alternativa, valorizzando la relazione della Comunità (che descriveva comportamenti manipolatori e incompatibili con il percorso terapeutico) e non era tenuto ad ulteriori accertamenti penali. È stata confermata la revoca della misura alternativa (arresti domiciliari esecutivi) e disposto il pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Regola l'istituto degli "arresti domiciliari esecutivi" in Comunità e la possibilità di sospensione per incompatibilità; la misura impugnata è stata revocata in ragione dell'incompatibilità accertata.
art. 51-ter ord. pen.
La verifica del Tribunale di sorveglianza non è una mera convalida della sospensione cautelativa ma una compiuta verifica dei presupposti per l'ammissione/continuazione della misura alternativa, anche alla luce delle segnalazioni del Magistrato di sorveglianza.
art. 47-ter, sesto comma, L. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
Individua le situazioni di incompatibilità che legittimano la sospensione cautelativa degli arresti domiciliari esecutivi; la sospensione nel caso di specie è stata fondata su tali criteri.
art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (TU Stup.)
Rilevante in relazione all'affidamento terapeutico; il Tribunale ha valutato la definitiva applicazione della detenzione domiciliare o dell'affidamento terapeutico alla luce dell'efficacia del percorso di recupero.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 3768 del 26/11/2019 (Americo)
Precisa che il controllo del Tribunale è volto a una compiuta verifica dei presupposti per la misura alternativa e può estendersi all'esame di specifiche condotte tenute in regime cautelativo; richiede adeguata motivazione sul significato concreto delle condotte.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 2008 del 31/03/1995 (Satanassi)
Affermato che il Tribunale di sorveglianza può valutare fatti storici riferibili al condannato senza che essi siano stati definitivamente accertati in giudizio penale, ai fini dell'ammissibilità dei benefici alternativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza il Tribunale compie una verifica sostanziale dell'idoneità del condannato a rimanere nella misura alternativa; non è un mero controllo formale della sospensione cautelare.
- Le relazioni della Comunità di recupero (scelta dal detenuto) hanno rilevanza probatoria significativa: se documentano incompatibilità con il percorso terapeutico, il Tribunale può revocare la misura senza ulteriori accertamenti penali.
- Il ricorrente deve contestare in modo specifico e provare le censure sulle informazioni assunte dal Tribunale; argomentazioni generiche o richieste indeterminate di approfondimenti sono inadeguate.
- Il Tribunale di sorveglianza può valutare fatti non accertati penalmente quando servono a determinare l'atteggiamento e l'affidabilità del condannato nel percorso rieducativo, seguendo criteri motivati e proporzionati.
- Se la fiducia reciproca tra condannato e struttura scelta viene meno e non viene indicata un'altra sede idonea, la prosecuzione della misura alternativa è generalmente preclusa.
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