Cassazione Civile, Ordinanza n. 33896/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli eredi di una donna deceduta avevano agito contro il Comune chiedendo il risarcimento dei danni, deducendo che la de cuius fosse caduta mentre percorreva una via comunale a causa di una sconnessione del marciapiede/pavimentazione, non visibile e non segnalata, ricolma d'acqua, con conseguenti gravi lesioni e invalidità permanente. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il Comune al pagamento di una somma risarcitoria. In appello, gli eredi contestavano solo la quantificazione dei danni e delle spese; il Comune proponeva appello incidentale lamentando, tra l'altro, la mancata pronuncia sulla legittimazione attiva degli attori e l'erronea valutazione delle prove. La Corte d'appello accoglieva l'appello incidentale e rigettava la domanda per difetto di prova del nesso causale tra la caduta e la dedotta cattiva manutenzione della strada. Nel ricorso per cassazione gli eredi deducevano: 1) nullità della sentenza per violazione dell'ordine di trattazione delle questioni, assumendo che la Corte d'appello avesse esaminato il merito prima di definire la questione preliminare di legittimazione attiva; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice di merito escluso l'insidia stradale sulla base di una lettura ritenuta contraddittoria delle prove, in particolare fotografie e testimonianze; 3) violazione degli artt. 1227, 2043 e 2051 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse impropriamente imputato alla vittima la responsabilità esclusiva del sinistro e avesse trattato la vicenda come se fosse richiesta la prova di un'insidia, anziché applicare correttamente la responsabilità da custodia, in cui la condotta del danneggiato può rilevare solo come caso fortuito se colposa e imprevedibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, perché gli odierni ricorrenti non erano soccombenti sulla questione dell'ordine di esame delle questioni, trattandosi di eccezione sollevata dalla controparte, e comunque non avevano interesse concreto a dolersi di tale aspetto dato che la decisione era stata comunque resa sul difetto di prova del fatto costitutivo della pretesa. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e comunque carente di specificità rispetto al dedotto travisamento della prova. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo poiché la Corte d'appello aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva e il custode si libera provando il caso fortuito, che può consistere anche nella condotta colposa del danneggiato; la valutazione della Corte territoriale sulla riferibilità esclusiva dell'evento al comportamento della vittima è stata qualificata come apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese e delle spese prenotate a debito, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre agli ulteriori adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come norma invocata per la responsabilità aquiliana dell'ente, ma la Corte non fonda la decisione su di esso; osserva invece che la fattispecie è stata correttamente scrutinata sotto il profilo dell'art. 2051 c.c.
art. 2051 c.c.
La responsabilità del custode è qualificata come oggettiva e fondata sul nesso causale tra cosa in custodia e danno; il custode si libera provando il caso fortuito, che può consistere anche nella condotta del danneggiato.
art. 1227 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'incidenza della condotta della vittima, ma la Corte ribadisce che la condotta del danneggiato può integrare caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale.
art. 276 c.p.c.
La Corte afferma che l'alterazione dell'ordine di esame tra questioni di rito e di merito non è utilmente censurabile dal ricorrente che non sia soccombente sul punto e che, in ogni caso, non vi sia un concreto interesse a impugnare.
art. 115 c.p.c.
La censura è inammissibile perché mira a una rivalutazione del materiale probatorio e non evidenzia un vero errore percettivo nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 360 c.p.c.
Le doglianze sono state ricondotte ai vizi denunciati in cassazione, ma la Corte ne ha escluso l'ammissibilità per difetto di interesse, per richiesta di nuova valutazione del fatto e per carenza dei presupposti del travisamento della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura con cui la parte si dolga dell'ordine di trattazione delle questioni quando non risulti soccombente sul punto che assume erroneamente esaminato prima di una questione pregiudiziale proposta dalla controparte, difettando in tal caso un concreto interesse all'impugnazione.
- Il principio della 'ragione più liquida' non può essere utilmente invocato da chi non subisca un pregiudizio diretto dall'ordine di esame delle questioni; se la decisione è comunque fondata su un autonomo rigetto nel merito per difetto di prova del fatto costitutivo, manca l'interesse a contestare la mancata previa pronuncia su questioni di rito.
- La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove; il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria lettura del compendio istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti rigorosi del travisamento della prova o dell'errore percettivo.
- In tema di responsabilità da cose in custodia, il custode risponde in via oggettiva del danno cagionato dalla cosa, salvo prova del caso fortuito; il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato quando essa sia oggettivamente colposa e idonea, secondo un giudizio di prevedibilità/prevenibilità, a interrompere il nesso causale.
- La valutazione circa la sussistenza del nesso causale, la prevedibilità del rischio e l'efficienza causale esclusiva del comportamento della vittima costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
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