Cassazione Penale, Sentenza n. 43995/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per i reati previsti dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione) per gli anni d'imposta 2011 e 2012. Venivano dedotti: 1) estinzione per prescrizione (errata computazione dei termini e mancato conteggio della sospensione); 2) nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione sul dolo specifico e violazione del diritto di difesa; 3) insufficienza della prova del dolo specifico e del danno erariale, con richiamo alla buona fede per delega al consulente e perdita documentale per allagamento; 4) mancato superamento della soglia di punibilità per non tener conto dei costi d'impresa; 5) applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; 6) manifesta illogicità della motivazione e violazioni di norme di rito e di prova; 7) vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei motivi: il primo motivo (prescrizione) è infondato perché si applica l'art. 17, comma 1-bis d.lgs. n. 74/2000 (aumento di un terzo dei termini) e sono state computate correttamente le sospensioni; i motivi che sollevavano questioni costituzionali o CEDU sono inammissibili in cassazione; la doglianza sulla presunta mancanza di motivazione della sentenza di primo grado è respinta perché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato e, in ogni caso, può integrare la motivazione mancante; risultano infondati i rilievi sulla mancata prova del dolo specifico e sulla buona fede (la Corte ha ritenuto affidabili gli indici sintomatici e il comportamento successivo); è inammissibile la questione della soglia di punibilità non prospettata in appello; è inammissibile la doglianza sull'applicazione di art. 131-bis dedotta per la prima volta in cassazione, salvo specifici novità da allegare; però la Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso sul piano del trattamento sanzionatorio: la motivazione della pena in primo grado è risultata insufficiente (mancata determinazione analitica della pena base e degli incrementi per continuazione), per cui la sentenza è annullata limitatamente alla determinazione della pena e rimessa per nuovo giudizio sul solo punto del trattamento sanzionatorio. La condanna sostanziale è dunque confermata, mentre la quantificazione della pena è rinviata.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Norma che disciplina il reato relativo all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; applicata ai fatti per gli anni d'imposta 2011 e 2012 e ritenuta dalla Corte integrata da elementi sintomatici idonei a dimostrare il dolo specifico.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000
"I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"
La Corte ha ritenuto applicabile l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione ai reati di cui all'art. 5, determinando termini prescrizionali più lunghi (termine ordinario 8 anni, massimo 10 anni) e computando le sospensioni rilevanti.
artt. 157, 160, 161 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente (in relazione alla estinzione per prescrizione); la Corte ha però applicato la disciplina prescrizionale pertinente e le sospensioni, respingendo la tesi dell'estinzione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Usato dalla Corte per dichiarare inammissibili motivi che sollevano questioni non deducibili in cassazione (es. questioni costituzionali/Cedu) o questioni non svolte in appello; limita l'ambito del controllo di legittimità.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma sul contenuto della motivazione della sentenza di primo grado; la Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse sufficientemente motivata e che, comunque, la Corte d'appello possa integrare eventuale carenza motivazionale.
art. 604 cod. proc. pen.
Richiamato in punto di nullità e trasmissione al giudice di primo grado: la Corte precisa che la mancanza di motivazione è causa di nullità, ma non sempre impone la trasmissione; l'appello attribuisce alla Corte d'appello il potere di integrare la motivazione.
art. 125, 530, 533, 546 cod. proc. pen.
Richiamati nel contesto di doglianze processuali e di motivazione; la Corte valuta la regolarità e la completezza della motivazione alla luce di queste disposizioni e della giurisprudenza consolidata.
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte conferma che il giudice del merito valuta i fatti e può escludere le attenuanti richiamando precedenti penali e la capacità a delinquere; tale valutazione è riservata al merito e insindacabile se motivata.
art. 131-bis cod. pen.
Questione sollevata dal ricorrente ma dichiarata inammissibile in cassazione se proposta per la prima volta senza allegare un novum; la Corte richiama l'orientamento secondo cui l'applicabilità può essere proposta in cassazione solo se sussiste una novità che impone rivalutazione.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'inammissibilità dell'appello per genericità sulla richiesta delle attenuanti generiche; l'appello generico su questo punto non devolve la questione al giudice d'appello.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1972
Norma citata dal ricorrente in relazione al calcolo delle imposte e alla soglia di punibilità; la Corte ha ritenuto inammissibile la relativa doglianza perché non prospettata in appello.
art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1998
Richiamato dal ricorrente (in rapporto alla soglia di punibilità e alla documentazione fiscale); la Corte non ha valutato il merito della questione per vizio di devolvibilità.
Costituzione (art. 27, art. 53) e CEDU (artt. 6 e 7)
Richiami di principio sollevati dal ricorrente: la Corte precisa che questioni di costituzionalità o CEDU non sono sindacabili in cassazione come vizio diretto ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e, se rilevanti, devono formare oggetto di questione di costituzionalità o di ricorso europeo.
Massime di principio
- Calcolo della prescrizione: per i delitti tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000 si applica l'art. 17, comma 1-bis (aumento di un terzo dei termini); vanno poi computate eventuali sospensioni (es. astensioni difensore, impedimenti legittimi) prima di ritenere estinto il reato.
- Questioni costituzionali o di violazione CEDU non possono essere sollevate come motivo autonomo in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; tali profili dovrebbero essere dedotti con le vie processuali appropriate (es. questione di legittimità costituzionale o ricorso alla Corte EDU).
- Mancanza di motivazione in primo grado: è causa di nullità, ma l'appello attribuisce alla Corte d'appello il potere di integrare la motivazione mancante; la Corte di cassazione non annulla automaticamente per tale motivo se l'appello ha chiesto la decisione di merito.
- In tema di dolo specifico nei reati tributari, la prova può essere desunta da elementi sintomatici e dal comportamento successivo (mancato pagamento, reiterazione della condotta, entità del debito); ipotesi alternative della difesa devono essere supportate da elementi probatori concreti e non solo da dichiarazioni generiche.
- Questioni nuove non prospettate in appello (es. valutazione di costi ai fini della soglia di punibilità) sono inammissibili in cassazione: è essenziale devolvere il punto al giudice d'appello per poterlo sindacare in sede di legittimità.
- Applicazione dell'art. 131-bis: può essere dedotta in cassazione se comporta una novità sostanziale (novum) non deducibile prima della riforma; in assenza di tale novum la questione è inammissibile.
- Determinazione della pena: il giudice deve motivare analiticamente la pena base e gli eventuali aumenti (es. continuazione); omissioni motivazionali in questo ambito possono determinare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo giudizio sulla pena.
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