Ordinanza n. 196/2026 - Latina, Sezione 2
per A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota municipale prot. n. 2851 del 14 maggio 2026, con la quale è stato denegato il rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico assentita con nota prot. n. 1439 del 6 marzo 2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; B) il risarcimento del danno patito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per lavori su un immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (privato autorizzato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego municipale di rinnovo dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico precedentemente assentita, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e il risarcimento dei danni. In sede cautelare il giudice ha considerato rilevante l'omesso invio della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il Comune aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo, per quanto emerge dall'ordinanza, la rilevanza processuale degli autori di esposti o segnalazioni e l'acquiescenza del ricorrente desunta dallo smontaggio dei ponteggi.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, senza definire il merito del ricorso né la domanda risarcitoria. Ha escluso, allo stato, i profili di inammissibilità dedotti dal Comune: gli autori di esposti o segnalazioni non sono qualificabili come controinteressati e lo smontaggio dei ponteggi non dimostra univoca acquiescenza all'atto, potendo essere stato determinato dalla volontà di evitare sanzioni. Il giudice ha inoltre ritenuto che, considerata la discrezionalità del provvedimento, l'amministrazione possa individuare una soluzione di contemperamento tra l'interesse pubblico e l'interesse privato a ultimare i lavori, anche per assicurare la messa in sicurezza dell'immobile. L'ordinanza cautelare è stata quindi accolta ai fini del riesame; il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha esaminato la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omesso invio della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stato valorizzato, insieme al bilanciamento degli interessi e agli effetti dell'atto, per accogliere la tutela cautelare ai fini del riesame.
Massime di principio
- L'omesso invio del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 può assumere rilievo nella valutazione cautelare della legittimità di un diniego, soprattutto quando l'atto incide significativamente sulla sfera giuridica del destinatario.
- In sede cautelare, lo smontaggio di opere o strutture eseguito per evitare l'applicazione di sanzioni non integra, di per sé, un'univoca acquiescenza al provvedimento impugnato.
- Gli autori di esposti o segnalazioni che abbiano determinato l'intervento amministrativo non sono, per ciò solo, qualificabili come controinteressati nel giudizio di impugnazione.
- Quando l'amministrazione esercita un potere discrezionale e il provvedimento incide sulla prosecuzione di lavori necessari anche alla messa in sicurezza di un immobile, la tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame, imponendo una nuova valutazione che contemperi l'interesse pubblico e quello privato.
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