Cassazione Penale, Sentenza n. 9288/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze di condanna. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice avrebbe individuato la pena base nella sentenza emessa in rito ordinario (sent. 2) senza operare la scissione della pena relativa alla continuazione interna per isolare la pena inflitta al reato più grave; il ricorrente sosteneva che doveva essere considerata la pena per il reato più grave prima della continuazione interna e senza tener conto della riduzione per il rito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la metodologia del giudice dell'esecuzione: quando una continuazione esterna si aggiunge a una continuazione interna già riconosciuta in cognizione, il giudice deve scorporare la continuazione interna per individuare la pena inflitta per il singolo reato più grave; la "pena inflitta" va intesa come la pena concreta risultante dopo il bilanciamento aggravanti/attenuanti e, se presente, dopo la riduzione per il rito (giudizio abbreviato o altro rito con diminuzione). Applicando tali criteri il giudice dell'esecuzione aveva confrontato le pene al netto delle riduzioni: per entrambe le sentenze risultava una pena di 4 anni di reclusione e 18.000 euro, per cui non sussisteva sovraordinazione tra le due. Peraltro il ricorso non ha confutato compiutamente il percorso logico della decisione impugnata (aspecificità del motivo). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato
La "pena inflitta" ai fini dell'individuazione della violazione più grave va intesa come la pena concreta risultante dopo il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e dopo l'eventuale riduzione per il rito; pertanto il giudice dell'esecuzione deve scorporare le pene relative ai reati satellite nelle continuazioni interne per individuare la pena attribuibile al reato più grave e compararla con le altre sentenze.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in caso di inammissibilità del ricorso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come disposto nella decisione.
Massime di principio
- Quando una continuazione esterna si aggiunge a una continuazione interna riconosciuta in cognizione, il giudice dell'esecuzione deve scorporare la continuazione interna per individuare la pena inflitta per il singolo reato più grave.
- La "pena inflitta" da confrontare tra sentenze non è la pena base ma la pena concreta risultante dopo il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
- Se una delle sentenze ha beneficiato di una riduzione per rito (es. patteggiamento, abbreviato), la pena da considerare vuole essere quella risultante dopo tale diminuzione; il giudice dell'esecuzione può effettuare tale riduzione anche virtualmente per il confronto.
- Se, dopo aver scorporato le continuazioni interne e applicato bilanciamento e riduzioni per rito, le pene risultano equivalenti, non sussiste motivo per preferire una sentenza rispetto all'altra ai fini della continuazione esterna.
- Un ricorso che non contrasta specificamente e punto per punto il percorso logico-giuridico della decisione impugnata può essere dichiarato inammissibile per aspecificità del motivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9172/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9173/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9174/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9176/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9179/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9180/2024 del 04/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →