Cassazione Penale, Sentenza n. 00966/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fontana aveva chiesto la liquidazione di un equo indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per ingiusta privazione della libertà personale sofferta dal 14/07/2015 al 31/01/2018. La Corte d'appello di Napoli, invece di decidere sulla domanda, ha disposto il "rinvio a nuovo ruolo" e ha richiesto alla Procura DDA di Napoli informazioni sullo stato di un diverso procedimento (per delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis commesso 2001-2015) nel quale era intervenuta una sentenza di improcedibilità ex art.129 c.p.p. La difesa ha impugnato l'ordinanza ritenendola abnorme perché comporta una stasi ingiustificata del procedimento di riparazione e richiede informazioni non rilevanti ai fini della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici della riparazione possono d'ufficio verificare l'esistenza di altri procedimenti o decisioni che possano incidere sul diritto all'indennizzo (es.: computo di periodi di custodia cautelare ai fini dell'art.657 c.p.p.). Tuttavia la Corte ha censurato il provvedimento impugnato per abnormità funzionale: la richiesta di informazioni alla Procura, senza fissazione di termine né di nuova udienza, ha equivalso a una sospensione "sine die" del giudizio di riparazione, paralizzando le aspettative dell'istante. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, demandando anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina l'equo indennizzo per ingiusta privazione della libertà personale; il comma 4 esclude il diritto alla riparazione per la parte di custodia computata ai fini della determinazione della pena o per periodi di custodia sofferti anche in forza di altro titolo. La Corte ammette verifiche d'ufficio su eventuali periodi già indennizzati o computati.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che prevede la dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale in caso di esercizio illegittimo dell'azione dopo archiviazione senza richiesta di riapertura delle indagini. La Corte ha considerato rilevante lo stato di un procedimento conclusosi con improcedibilità, ma non può rinviare il giudizio di riparazione in attesa di eventi futuri non imminenti.
art. 416-bis cod. pen.
Delitto di associazione di tipo mafioso; nel caso la custodia cautelare successiva era stata disposta per reati di questo tipo e la Corte ha ritenuto opportuno accertarne l'esito ai fini dell'indennizzo.
art. 657 cod. proc. pen.
Si riferisce al computo della custodia cautelare ai fini della determinazione della pena. La giurisprudenza collegata impone che il giudice della riparazione verifichi se periodi di custodia relativi ad altri fatti sono stati già scomputati o indennizzati, per evitare doppio ristoro.
art. 2041 cod. civ.
Norma sulla domanda di ingiustificato arricchimento; citata dalla giurisprudenza per il recupero di somme eventualmente già corrisposte a titolo di indennizzo indebito.
Massime di principio
- Il giudice investito di una istanza di riparazione per ingiusta detenzione può e deve, anche d'ufficio, accertare l'esistenza di altri procedimenti o decisioni che possano incidere sul diritto all'indennizzo (es. periodi di custodia già computati o indennizzati).
- Richiedere informazioni ad altri uffici (Procura, Tribunale) è legittimo, ma non può essere fatto in modo da determinare una sospensione "sine die" del giudizio: il rinvio deve essere accompagnato da termini o dalla fissazione di nuova udienza per evitare l'abnormità funzionale.
- Se l'altro procedimento si è già concluso con una decisione irrevocabile (es. improcedibilità ex art.129 c.p.p.), il giudice della riparazione deve valutarne l'effetto senza presumere che futuri atti possano travolgere il giudicato senza elementi concreti.
- L'abnormità impugnabile in Cassazione comprende anche la "abnormità funzionale" consistente in uno stallo ingiustificato del processo: atti che paralizzano il procedimento e non si connettono a un termine o a una ragionevole prospettiva di definizione possono essere annullati.
- In situazioni analoghe, le parti interessate dovrebbero sollecitare la fissazione di termini e udienze quando il giudice chiede informazioni esterne, e possono impugnare provvedimenti che, pur formali come un "rinvio a nuovo ruolo", concretamente determinino una sospensione indefinita della decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00949/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00950/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00951/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00952/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00953/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00954/2026 del 12/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →