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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31579/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Trubia impugna l'ordinanza del Tribunale della libertà di Caltanissetta che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata per reati connessi al traffico di stupefacenti (ex artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). Il ricorrente deduce la violazione di legge chiedendo che la misura carceraria sia sostituita con arresti domiciliari per motivi familiari: sostiene che le condizioni di salute della moglie e dei figli giustificherebbero l'applicabilità, per analogia, dell'art. 275, comma 4, c.p.p. (divieto di carcere per genitori con prole di età inferiore a sei anni), nonostante i figli siano ormai maggiorenni o comunque oltre il limite di sei anni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto non estensibile per analogia la tutela prevista dall'art. 275, comma 4, c.p.p. al figlio disabile di età superiore a sei anni, confermando che le esigenze assistenziali di un bambino in età evolutiva sono diverse rispetto a quelle di un figlio disabile adulto, per il quale può essere possibile l'intervento di altri familiari o strutture pubbliche. Inoltre la Corte ha rilevato che il ricorso non ha confutato la motivazione dell'ordinanza impugnata: non è stata documentata l'assoluta impossibilità della moglie di provvedere ai figli né l'assenza di aiuti familiari o strutture; sono sussistite esigenze cautelari rilevanti derivanti dalle plurime e gravi imputazioni nei confronti di Trubia, dalla sua piena organicità nell'associazione per delinquere di stampo mafioso e dalla sua personalità criminale. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la sentenza rimanda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-ter, disp. att. cod.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 4, cod. proc. pen.

    La disposizione vieta l'applicazione della custodia cautelare in carcere ai genitori di figli di età inferiore a sei anni. La Corte ha stabilito che questa norma non è estensibile per analogia ai casi di figli disabili di età superiore al limite indicato; le diverse esigenze assistenziali giustificano un trattamento normativo distinto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; nella specie ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende (euro 3.000).

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione cui la Cancelleria deve ottemperare per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia (esecuzione delle somme dovute e comunicazioni formali); la sentenza ha ordinato gli adempimenti alla Cancelleria in base a questa norma.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 73 e 74 (fattispecie contestata)

    Gli articoli individuano i reati in materia di stupefacenti contestati a Trubia; la gravità e la pluralità delle imputazioni hanno contribuito a fondare esigenze cautelari ostative alla sostituzione della custodia cautelare.

Massime di principio

  • La tutela prevista dall'art. 275, comma 4, c.p.p. è specifica per i genitori di figli di età inferiore a sei anni e non si estende automaticamente per analogia ai figli disabili maggiorenni: il giudice richiede un'interpretazione restrittiva.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare per motivi familiari è necessario documentare in modo stringente l'assoluta impossibilità del coniuge o di altri familiari di provvedere alla cura del soggetto bisognoso e l'assenza di alternative offerte da strutture pubbliche o servizi di assistenza.
  • Anche quando sussistono esigenze familiari rilevanti, queste possono essere pretermesso se esistono esigenze cautelari eccezionali (pericolosità, organica partecipazione ad associazioni criminali, proclività alla reiterazione del reato).
  • La mancata equiparazione normativa tra bambini in età evolutiva e figli disabili maggiorenni non costituisce di per sé fonte automatica di illegittimità costituzionale: la diversità delle esigenze assistenziali può giustificare un trattamento differenziato.
  • Chi propone impugnazioni basate su estensioni analogiche di tutele previste per categorie protette deve affrontare espressamente e confutare le motivazioni del giudice di merito; le impugnazioni manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili con condanna a spese e a somme alla Cassa delle ammende.

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