Cassazione Civile, Ordinanza n. 19421/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva determinato un maggior reddito mediante accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base del possesso di vari beni mobili e immobili. Il contribuente aveva impugnato l'atto; in primo grado il ricorso era stato rigettato, mentre in appello la CTR Calabria aveva accolto il gravame ritenendo che il contribuente avesse assolto l'onere di dimostrare la provenienza non imponibile delle risorse impiegate, anche mediante la prova di contributi per la produzione olearia percepiti negli anni precedenti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'atto di appello non risultava notificato all'Ufficio e che, quindi, il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Dall'esame del fascicolo d'ufficio del giudizio di appello non risultava che l'atto di appello fosse mai stato notificato alla parte appellata; ne ha desunto che l'intero procedimento di secondo grado era affetto da nullità. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, perché pronunciata all'esito di un procedimento nullo. Ha inoltre condannato il contribuente al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 38, commi 1 e 2, d.P.R. n. 600 del 1973
norma posta a base dell'accertamento sintetico del maggior reddito fondato sul possesso di beni; la sentenza la richiama solo come base dell'atto impositivo oggetto di impugnazione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto dall'Amministrazione per denunciare la violazione di legge relativa alla mancata notificazione dell'appello.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte lo richiama in relazione all'onere di notificazione dell'appello nel processo tributario; la mancata notificazione dell'atto di appello alla parte appellata determina nullità dell'intero procedimento di secondo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata notificazione dell'atto di appello alla controparte comporta la nullità dell'intero giudizio di secondo grado.
- Quando il procedimento di appello è viziato da nullità per difetto di notificazione del gravame, la sentenza resa all'esito di tale procedimento va cassata senza rinvio.
- In sede di legittimità, la verifica del fascicolo d'ufficio può condurre all'accertamento dell'inesistenza o mancata effettuazione della notificazione dell'appello, con conseguente rilevanza in rito del vizio denunciato.
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