Cassazione Penale, Sentenza n. 24187/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli (28-30 luglio 2021) che aveva respinto il riesame della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (10 luglio 2021) per il reato di tentato omicidio. Il ricorrente deduceva: (i) difetto di motivazione rispetto alla gravità indiziaria, sostenendo che fotografie e filmati dimostravano distanza elevata e posizione sopraelevata tali da rendere verosimile che gli spari fossero diretti verso la sede stradale e non verso le vittime; (ii) difetto di motivazione nella scelta della misura cautelare, lamentando che non era stata adeguatamente valutata l'idoneità degli arresti domiciliari presso l'abitazione del padre.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti attengono a valutazioni di merito (es.: lettura alternativa dei fatti circa la volontà omicidiaria) non sindacabili in sede di legittimità. Quanto alla misura cautelare, il Tribunale aveva già motivato l'insufficienza delle misure meno afflittive in relazione al profilo soggettivo dell'indagato (mancanza di adeguata capacità di autocontrollo). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha agito quale giudice competente a decidere sul riesame della misura cautelare, ai sensi della norma che individua la competenza per le decisioni relative alle misure cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base di questa disposizione il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
La sentenza ordina alla cancelleria gli adempimenti di trasmissione/documentazione previsti dalla norma di chiusura procedurale
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione (versamento alla Cassa delle ammende)
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione di merito: argomentazioni che propongono una lettura alternativa dei fatti (es. diversa interpretazione di fotografie o video) sono inammissibili se mirano a rimodulare la valutazione della gravità indiziaria.
- Per contestare la gravità indiziaria in cassazione occorre dimostrare vizi di motivazione che non si limitino a una lettura alternativa dei fatti ma evidenzino contraddizioni, illogicità o carenze nelle argomentazioni del giudice di merito.
- La richiesta di misure cautelari meno afflittive (es. arresti domiciliari) richiede che il ricorrente dimostri l'effettiva adeguatezza della misura rispetto alle esigenze cautelari; la mera proposta della possibilità alternativa non è sufficiente se il giudice di merito ha motivato la ragionevolezza della custodia (es. profilassi soggettiva, pericolo di reiterazione o incapacità di autocontrollo).
- Quando il ricorso viene dichiarato manifestamente infondato o inammissibile il giudice può condannare il ricorrente alle spese e, in mancanza di elementi esimenti, disporre il versamento alla Cassa delle ammende secondo il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato.
- Se si dispone di fotografie o filmati che possono cambiare significativamente la ricostruzione fattuale, è fondamentale farli valutare e valorizzare già nelle fasi di merito (al giudice del riesame o del primo grado), perché in sede di legittimità saranno difficilmente utili a ottenere una rivalutazione di fatto.
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