Sentenza n. 620/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di rimborso delle spese legali e, con motivi aggiunti, provvedimento ministeriale che ha riconosciuto solo parzialmente il rimborso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale militare, conclusosi con assoluzione perché il fatto non sussiste e confermata in appello. Ha dedotto la violazione dell’art. 18 d.l. 67/1997, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 97 Cost., dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 1046 d.P.R. 90/2010, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità e giusto procedimento. Dopo l’adozione del provvedimento espresso, il ricorrente lo ha impugnato con motivi aggiunti, contestando la riduzione del rimborso rispetto alle somme fatturate. Ha dedotto difetto assoluto di motivazione, motivazione apparente, carenza di istruttoria, erronea applicazione dell’art. 18 d.l. 67/1997, violazione dei parametri forensi di cui al d.m. 55/2014, travisamento, arbitrarietà, sproporzione, irragionevolezza, sviamento della funzione compensativa della norma e violazione dell’affidamento e della leale collaborazione. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione non avesse adeguatamente considerato la complessità dell’attività investigativa e difensiva, il numero dei capi d’imputazione, la mole degli atti, l’esame di testimoni, consulenti e periti, l’analisi di registrazioni video, tabulati telefonici e documentazione contabile, nonché l’attività del consulente tecnico di parte. Ha inoltre contestato il mancato rimborso di 6.400 euro per spese vive, lamentando che l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione documentale prima di escluderle.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al ricorso originario sul silenzio, poiché nel corso del giudizio il Ministero ha adottato un provvedimento espresso, impugnato con motivi aggiunti. Ha rigettato i motivi aggiunti. Il Collegio ha chiarito che l’art. 18 d.l. 67/1997 non attribuisce al dipendente il diritto al rimborso integrale delle somme corrisposte al difensore, ma soltanto al rimborso delle spese riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato. L’Amministrazione deve quindi verificare la congruità delle spese in rapporto alle effettive necessità difensive, senza essere vincolata né all’importo fatturato né alla liquidazione del Consiglio dell’Ordine. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica dell’assenza di manifesta illogicità, palese travisamento dei fatti e adeguatezza, anche sintetica, della motivazione sul quantum. Nel caso concreto, il parere dell’Avvocatura aveva analiticamente considerato le fasi processuali secondo il d.m. 55/2014 e aveva riconosciuto per il giudizio d’appello 4.254 euro, importo coincidente con quello fatturato dal difensore. La valutazione di non particolare complessità del procedimento è stata ritenuta ragionevole anche alla luce dell’attività svolta nel grado d’appello e, per estensione, nel primo grado. Quanto alle spese vive, il ricorrente aveva l’onere di produrre idonea documentazione contabile; la loro mera esposizione in fattura non era sufficiente. Poiché tale documentazione non era stata prodotta neppure in giudizio, non sussisteva alcuna lesione delle garanzie partecipative. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 67/1997
«Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato».
La disposizione attribuisce un diritto al rimborso limitato alle spese ritenute congrue dall’Avvocatura dello Stato e non un diritto al completo ristoro delle somme effettivamente corrisposte al difensore; il rimborso ha natura indennitaria.
art. 12 d.m. 55/2014
È stato utilizzato dall’Avvocatura dello Stato per applicare i valori medi dei parametri forensi nella determinazione della somma rimborsabile.
art. 4 d.m. 55/2014
Le diverse fasi dell’attività professionale — studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale e decisionale — possono essere considerate analiticamente nella valutazione del compenso congruo.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio è divenuto privo di oggetto, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a seguito dell’adozione del provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti.
art. 117, comma 5, c.p.a.
Il provvedimento sopravvenuto durante il giudizio sul silenzio può essere impugnato con motivi aggiunti.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento di determinazione del rimborso deve consentire, anche sinteticamente, di comprendere le ragioni della quantificazione.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità orientano la valutazione amministrativa della congruità delle spese, ma non impongono il rimborso integrale delle somme fatturate.
Massime di principio
- Il dipendente di un’amministrazione statale assolto in un giudizio penale, civile o amministrativo relativo a fatti connessi al servizio ha diritto al rimborso delle spese legali nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato, non al rimborso integrale delle somme pattuite o corrisposte al difensore.
- La valutazione di congruità delle spese legali deve rapportarsi alle effettive necessità difensive e all’attività concretamente svolta; l’Amministrazione non è vincolata né alla parcella del difensore né alla liquidazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla determinazione del quantum rimborsabile è limitato alla verifica della manifesta illogicità, del palese travisamento dei fatti e dell’adeguatezza della motivazione, anche sintetica, sulle ragioni della quantificazione.
- La mera esposizione in fattura delle cosiddette spese vive non dimostra il loro effettivo sostenimento: chi chiede il rimborso deve produrre idonea documentazione contabile, anche in giudizio.
- L’adozione, durante il giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso sull’istanza determina la cessazione della materia del contendere quanto all’azione avverso il silenzio; il provvedimento sopravvenuto può essere impugnato con motivi aggiunti.
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