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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13769/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: 1) vizio nella valutazione dell'idoneità degli atti posti in essere, contestando che l'apertura della tasca esterna dello zaino (secondo il ricorrente vuota) fosse idonea al raggiungimento dell'evento; 2) censura sulla sussistenza dell'aggravante di cui al n.4 dell'art. 625 c.p., sostenendo che la vittima si sarebbe accorta dell'azione o che l'imputato si sarebbe limitato ad approfittare di una distrazione senza compiere azioni diversive; 3) censura sulla sussistenza dell'aggravante di cui al n.6 dell'art. 625 c.p., deducendo che lo zaino non poteva essere qualificato bagaglio del viaggiatore o che era custodito con accuratezza; 4) censura sul trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per non aver applicato la riduzione massima per il tentativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la valutazione dei giudici di merito. Motivazione essenziale: primo motivo manifestamente infondato perché l'idoneità degli atti va valutata con prognosi postuma e la ricostruzione dei giudici di merito ha documentato che l'imputato si poneva alle spalle della vittima, apriva la chiusura lampo dello zaino e vi infilava la mano, condotta idonea ex ante a sottrarre beni. Secondo e terzo motivo rigettati: per l'aggravante n.4 è richiesto non il mero approfittare di una distrazione ma una condotta caratterizzata da abilità/astuzia idonea ad eludere la sorveglianza; nel caso concreto la Corte territoriale ha rilevato abilità e agilità tali da non far accorgere la vittima. Per l'aggravante n.6 la Corte ha richiamato la nozione ampia di viaggiatore e di bagaglio e il fatto che l'episodio è avvenuto in stazione affollata, ritenendo sussistenti i presupposti. Il quarto motivo è inammissibile: la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte d'appello ha valutato i precedenti penali e motivato il diniego in modo logico e coerente. Esito pratico: ricorso inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale - furto

    Definisce il reato di furto; nel caso la condotta è stata ritenuta tentativo di furto pluriaggravato.

  • Codice penale - aggravante per abilità, astuzia o destrezza

    L'aggravante si applica se l'agente, prima o durante l'impossessamento, pone in essere una condotta caratterizzata da particolare abilità o astuzia idonea a eludere la sorveglianza; nel caso la Corte ha ritenuto la condotta caratterizzata da tali elementi.

  • Codice penale - aggravante sul bagaglio del viaggiatore

    L'aggravante opera quando il furto riguarda il bagaglio del viaggiatore; la Corte ha qualificato come viaggiatrice la persona offesa e lo zaino come bagaglio, considerando il contesto di stazione affollata.

  • Codice penale - determinazione della pena e criteri

    Stabiliscono i criteri per la determinazione della pena e la discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione non sostituisce la propria valutazione se la motivazione del giudice di merito è congrua.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. 2, n. 36311/2019; Sez. U., n. 34090/2017; Sez. 5, n. 48915/2018; Sez. 5, n. 43573/2019; Sez. 5, n. 40829/2017

    Principi applicati: valutazione dell'idoneità degli atti con prognosi postuma; definizione ampia di viaggiatore e bagaglio; e la necessità che l'aggravante n.4 sia sorretta da condotte di abilità/astuzia volte ad eludere la sorveglianza.

Massime di principio

  • L'idoneità degli atti al reato va valutata con prognosi postuma, cioè in base alla situazione prevedibile dal soggetto al momento dell'azione: atti apparentemente 'inutili' possono essere idonei se eseguiti con modalità tipiche del furto.
  • L'aggravante di cui al n.4 dell'art. 625 c.p. richiede più del mero sfruttamento di una distrazione; serve una condotta caratterizzata da abilità, destrezza o astuzia idonea ad eludere la sorveglianza del detentore.
  • L'aggravante di cui al n.6 dell'art. 625 c.p. ha una portata ampia: è sufficiente che la vittima sia in movimento come viaggiatrice e che l'oggetto sia portato per necessità/comfort/utilità personali per essere qualificato come bagaglio, indipendentemente dalle dimensioni.
  • Le valutazioni di fatto e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in Cassazione sono sindacabili solo gli errori di diritto o le gravi carenze motivazionali, non una diversa rivalutazione dei fatti adeguatamente motivati.
  • Per integrare il tentativo di furto e le aggravanti è spesso decisiva la ricostruzione dinamica supportata da testimonianze oculari che attestino gesti tipici quali l'apertura dello zaino e l'inserimento della mano, anche se nulla è stato poi asportato.
  • La richiesta automatica della massima diminuzione per il tentativo non è automatica: l'applicazione della riduzione compete al giudice di merito in base ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e alla valutazione complessiva del caso.

Testo integrale

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