Sentenza n. 156/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.380 del 29 maggio 2025 del Tribunale di Pescara, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, di condanna del medesimo alle penalità di mora.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pescara, notificata in forma esecutiva e divenuta definitiva, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle la somma di 500 euro, riferita agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfacimento. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accertato la mancata ottemperanza al giudicato e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente 500 euro, da utilizzare per le finalità dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inerzia, ha nominato sin d'ora il Prefetto di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, quale commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Le eventuali spettanze del commissario saranno poste a carico dell'Amministrazione e liquidate con separato decreto. La richiesta di penalità di mora è stata respinta, poiché il giudice ha ritenuto non sussistenti i relativi presupposti in considerazione dell'importo contenuto da corrispondere e del fatto che interessi o rivalutazione sono comunque dovuti. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre penalità di mora; nel caso concreto il TAR ne ha escluso l'applicazione per l'importo contenuto dell'obbligazione e per la debenza di interessi o rivalutazione.
art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
Richiamato dalla ricorrente con riguardo al decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Individua le finalità cui deve essere destinata la somma riconosciuta mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Richiamato quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfacimento.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di una sentenza definitiva che impone il pagamento di una somma e l'adozione di una specifica modalità satisfattiva legittima il ricorso per ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'adempimento entro un termine perentorio.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, in relazione alle circostanze concrete, l'importo dell'obbligazione è contenuto e sono comunque dovuti interessi o rivalutazione.
- L'inerzia nell'esecuzione di un giudicato può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di eventuali profili di danno erariale.
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