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Sentenza

Sentenza n. 13098/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, avente ad oggetto l’attribuzione della carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi euro 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 6439/2025 del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti in relazione al servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con accredito di euro 500,00 per ciascun anno, per complessivi euro 1.500,00. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia del Ministero nell’esecuzione del titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, nonché la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovato l’inadempimento dell’amministrazione. Ha affermato che il diritto riconosciuto dal giudicato deve essere eseguito nei termini risultanti dalla sentenza del giudice ordinario e che i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine attribuito all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza esercitata per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondava la competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza al titolo giudiziale indicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni, verificato dal giudice come decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    È richiamato implicitamente dalla nomina del commissario ad acta quale misura conseguente all’eventuale persistente inottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, deve fornire elementi idonei a dimostrare l’avvenuta o corretta esecuzione del giudicato; la mancata produzione di chiarimenti o indicazioni rilevanti depone per l’inottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi ad attuare il contenuto precettivo del giudicato, senza rimettere in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudice della cognizione.
  • In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato all’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari all’esecuzione entro un termine ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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