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Sentenza

Sentenza del 14/12/2022 n. 5941 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Ente impositore - Processo primo grado - Atto impositivo impugnato - Delega sottoscrizione - Omessa allegazione - Ente impositore - Processo secondo grado - Documentazione probatoria - Avvenuto deposito - Rileva - Documentazione nuova - Non rileva - Preesistenza appello - Non rileva - Legittimità produzione documentale - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

In sede di appello l'ente impositore ha depositato la documentazione probatoria (la delega). Il giudice d'appello ha ritenuto legittima la produzione documentale in secondo grado e ha ammesso la prova, stabilendo che la produzione in appello è consentita anche se la documentazione era già esistente al momento del primo grado; la documentazione ha quindi assolto la funzione di legittimare la sottoscrizione e l'atto impugnato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso verteva sulla legittimità dell'atto impositivo contestando la sottoscrizione da parte del funzionario: il contribuente deduceva l'assenza di idonea delega del sottoscrittore dell'atto. In primo grado l'ente impositore non aveva prodotto la delega a favore del funzionario che aveva firmato l'atto.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 2 d.lgs. 546/1992

    La norma è interpretata nel senso che nel processo tributario è sempre consentita la produzione in appello di qualsiasi documentazione non prodotta in primo grado; ciò legittima la produzione successiva anche quando i documenti erano già esistenti all'udienza di primo grado.

  • Cass. 17921/2021

    Giurisprudenza richiamata a favore dell'ammissibilità in appello di documenti non prodotti nel primo grado e della possibilità per l'ente impositore di integrare la prova della legittimazione alla sottoscrizione dell'atto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione documentale in appello è in linea di principio ammissibile anche se i documenti erano già esistenti al momento del primo grado; l'omessa produzione in primo grado non comporta automaticamente l'inammissibilità in appello.
  • Se il contribuente contesta la legittimazione di chi ha sottoscritto l'atto (es. per mancanza di delega), l'ente impositore può regolarizzare la situazione depositando la relativa delega in sede di appello e, salvo specifiche ragioni di irrimediabile pregiudizio per il contraddittorio, la prova sarà considerata valida.
  • Per il contribuente è opportuno sollevare tempestivamente le eccezioni relative alla legittimazione del sottoscrittore: tuttavia l'eccezione non impedisce che la controparte integri la prova in grado successivo.
  • La produzione in appello potrebbe essere esclusa solo se il documento è manifestamente irrilevante, tardivo in modo da ledere gravemente il diritto alla difesa dell'altra parte, o falsificato; la semplice esistenza precedente al primo grado non è di per sé ostativa.
  • Pratica consigliata per gli enti pubblici: produrre già in primo grado la documentazione relativa a deleghe e attribuzioni per evitare rischi processuali e di dilatazione del giudizio.

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