Cassazione Civile, Ordinanza n. 18055/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di divisione ereditaria proposta da alcuni chiamati all’eredità di un soggetto deceduto, volta ad accertare la consistenza della massa ereditaria e a ricomprendervi diversi beni, tra cui quote di un fondo di investimento, depositi bancari e altri strumenti finanziari. I convenuti aderivano alla divisione ma sostenevano che le quote del fondo fossero state donate in vita dal de cuius a un nipote, con conseguente esclusione dal relictum. I ricorrenti censuravano la sentenza d’appello perché aveva escluso quelle quote dalla massa ereditaria senza considerare che la donazione, se non valida per difetto di forma, era nulla e comunque rilevabile d’ufficio; inoltre deducevano l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che dagli atti risultasse il trasferimento delle quote dopo l’apertura della successione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, a fronte della domanda di divisione ereditaria e della deduzione dell’avvenuta donazione delle quote del fondo, il giudice di merito dovesse verificare anche d’ufficio la nullità della donazione per difetto della forma richiesta dalla legge, trattandosi di questione attinente ai fatti costitutivi della pretesa e rilevabile anche in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1421 c.c.
la nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice; il potere opera anche in appello quando la validità del negozio è presupposto della domanda o dell’eccezione
art. 345 c.p.c.
il rilievo officioso della nullità, quando inerente ai fatti costitutivi della domanda o a un’eccezione in senso lato, è compatibile con il divieto di nuove eccezioni in appello
art. 115, comma 1, c.p.c.
motivo assorbito; richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione del materiale probatorio e delle difese delle parti
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
motivo assorbito; invocato per omesso esame di un fatto decisivo
art. 375, comma 2, c.p.c.
norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
norma processuale sulla definizione in camera di consiglio
art. 782 c.c.
la donazione di strumenti finanziari mediante trasferimento tra conti configura una donazione soggetta a forma di atto pubblico, salvo modico valore
Massime di principio
- Nella divisione ereditaria, la domanda di divisione e la deduzione dell’esistenza di beni già donati dal de cuius possono essere sufficienti a imporre il conferimento o comunque la verifica della loro appartenenza alla massa, senza necessità di una domanda espressa di collazione.
- La nullità di una donazione può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello quando la validità del negozio sia presupposto necessario della pretesa azionata o dell’eccezione proposta e la questione integri un’eccezione in senso lato.
- Il trasferimento di strumenti finanziari dal conto del disponente a quello del beneficiario integra una donazione soggetta alla forma dell’atto pubblico, salvo che ricorra l’ipotesi del modico valore; in mancanza, il negozio è nullo.
- L’accertamento della nullità del negozio attributivo produce effetti più radicali della collazione, perché il bene si considera come mai uscito dal patrimonio del disponente e quindi entra nel relictum da dividere.
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