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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22849/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma del Tribunale del riesame che aveva mantenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari irrogata dal GIP per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva e singole frodi sportive. I motivi principali: (i) violazione dell'art. 274 c.p.p. per mancata dimostrazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, con la censura che il provvedimento si fonda su mere potenzialità e congetture; (ii) vizio di motivazione e uso di motivazione per relationem da parte del Tribunale senza autonoma valutazione delle censure difensive (art. 292 e art. 309 c.p.p.); (iii) mancata considerazione della sospensione federale (anche del provvedimento del 26/06/2025) e dell'assenza di iniziative concrete di reinserimento nell'ambito arbitrale; (iv) illogicità motivazionale e omissione di valutare elementi sopravvenuti che attenuano il pericolo; (v) difetto di proporzionalità della misura e mancata considerazione di misure meno afflittive idonee; (vi) censura sull'uso, da parte del Tribunale, di concetti quali "protrazione associativa" per eludere i requisiti di attualità e concretezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutte le censure. Ha ritenuto i primi quattro motivi manifestamente infondati: il Tribunale del riesame ha svolto valutazione autonoma e corretta, ha considerato la sospensione federale portata dalla difesa (anche se non menziona specificamente il provvedimento del 26/06/2025) e ha motivato, senza vizi logico-giuridici, la persistenza del pericolo di reiterazione. La Corte ha sottolineato il ruolo apicale del Catanoso nell'organizzazione (promotore/intermediario/"ponte" tra sodali e arbitri), la poliedricità delle condotte criminali non esclusivamente collegate alla qualità di arbitro, la persistenza di contatti nel mondo delle scommesse e la scarsa affidabilità desumibile dalle modalità dei fatti. Quanto alla proporzionalità, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la scelta degli arresti domiciliari come unica misura idonea a tutelare esigenze cautelari, compreso il rischio di inquinamento probatorio (richiamando testualmente parti dell'ordinanza applicativa). Infine, è stata esclusa l'erronea trasformazione del pericolo di reiterazione in un vago "pericolo di protrazione associativa": la Corte ha ritenuto legittima la deduzione del pericolo di reiterazione dallo stabile inserimento dell'indagato nel circuito criminale e dalla sua spregiudicatezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una ammenda equitativa di Euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina i requisiti per la misura cautelare personale, in particolare il pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente riscontrato l'attualità e la concretezza del pericolo sulla base del ruolo e delle modalità di condotta dell'imputato

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede i contenuti della motivazione nelle decisioni in sede di riesame; la Corte ha ritenuto che non sussistesse il vizio denunciato poiché il Tribunale ha fornito valutazione sufficiente e autonoma

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'onere motivazionale del Tribunale del riesame; la Corte ha ritenuto rispettato tale onere con valutazioni specifiche sulle censure difensive

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e la liquidazione di ammende per ricorsi inammissibili: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di Euro 3.000 a titolo di tassa delle ammende

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (norme per la tutela dell'onore e della regolarità delle manifestazioni sportive) - delitti di frode sportiva

    Fonte delle fattispecie di reato contestate; la Corte ha ritenuto che i reati contestati (frodi sportive e associazione finalizzata a frode sportiva) integrino il contesto fattuale su cui basare il pericolo di reiterazione

  • art. 416-bis cod. pen. (richiamato dalla difesa come paragone)

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; la difesa aveva richiamato il parametro della "protrazione associativa" tipico di tale fattispecie, ma la Corte ha osservato che non è stata utilizzata tale espressione nell'ordinanza e che il Tribunale ha legittimamente dedotto il pericolo di reiterazione dallo stabile inserimento nel circuito criminale

Massime di principio

  • La sospensione dall'attività professionale (es. ruolo arbitrale) non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice valuta il ruolo dell'imputato nell'organizzazione, le relazioni esterne e la poliedricità delle condotte
  • Il Tribunale del riesame può utilizzare motivazione per relationem ma deve comunque effettuare una valutazione autonoma e specifica delle censure difensive; il ricorrente deve produrre elementi concreti e aggiornati per dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari
  • Per ottenere la sostituzione della misura cautelare con misure meno afflittive è necessario dimostrare, con elementi oggettivi e specifici, che tali misure sarebbero idonee a prevenire il rischio di reiterazione e l'inquinamento probatorio
  • Quando il giudice desume il pericolo di reiterazione da uno 'stabile inserimento' in un circuito criminale e da modalità dei fatti che denotano inaffidabilità, la valutazione è difficilmente sovvertibile in sede di legittimità salvo prova contraria forte e documentata
  • Nell'impugnazione cautelare è essenziale evidenziare e documentare cambiamenti oggettivi e sopravvenuti (es. provvedimenti disciplinari, assenza di contatti, impossibilità materiale di reinserimento) per contestare la sussistenza o la proporzionalità della misura

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