Sentenza del 13/12/2016 n. 8284 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Liquidazione spese registrazione - Determinazione della tassazione - Principio di alternatività - Interessi moratori - Misura proporzionale dell'imposta di registro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che gli interessi moratori concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo. Poiché tali interessi non sono imponibili ai fini IVA, non opera il regime dell'imposta di registro fissa fondato sul principio di alternatività. Deve quindi applicarsi l'imposta di registro proporzionale sull'importo complessivamente sottoposto a registrazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione delle spese di registrazione di un decreto ingiuntivo e, in particolare, la determinazione della base imponibile e del regime fiscale applicabile agli interessi moratori. Gli interessi moratori, non essendo soggetti a IVA, devono essere inclusi nel quantum rilevante ai fini della registrazione. Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro consente l'applicazione dell'imposta in misura fissa solo quando l'atto è effettivamente soggetto a IVA; in mancanza di tale presupposto, deve applicarsi l'imposta di registro in misura proporzionale.
Norme richiamate
Art. 15 d.P.R. 633/1972
Gli interessi moratori non rientrano nella base imponibile IVA; proprio per tale ragione, ai fini della registrazione, concorrono alla base imponibile dell'imposta di registro.
Art. 40 d.P.R. 131/1986
Il principio di alternatività comporta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa quando l'atto è soggetto a IVA. Se manca l'assoggettamento a IVA, trova applicazione l'imposta di registro proporzionale.
Cassazione n. 21775/2014
La giurisprudenza richiamata sostiene l'inclusione degli interessi moratori, non soggetti a IVA, nella base imponibile rilevante per la registrazione del decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Nel calcolo dell'imposta di registro su un decreto ingiuntivo occorre considerare anche gli interessi moratori, se non soggetti a IVA.
- L'imposta di registro in misura fissa non si applica automaticamente agli atti collegati a operazioni economiche: è necessario che l'atto o la relativa prestazione siano effettivamente soggetti a IVA.
- Quando una componente dell'importo non è imponibile IVA, il principio di alternatività non giustifica l'applicazione dell'imposta di registro fissa; può invece essere dovuta l'imposta proporzionale.
- Per determinare correttamente la tassazione occorre scomporre le diverse componenti del credito e verificare, per ciascuna, il rispettivo trattamento ai fini IVA e dell'imposta di registro.
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