Sentenza n. 2886/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento I. quanto al ricorso n. 5097 del 2023: A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento con il quale la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la mobilità – Unità Operativa Dirigenziale 3, nella procedura “per il rinnovo della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-nel porto di Marina di Cassano – Comune Piano di Sorrento (NA) allo scopo di svolgere attività di nautica da diporto a favore dell'utenza in transito – Burc n.101 del 31 dicembre 2008”, comunicato con nota prot. -OMISSIS- a firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente UOD, ha approvato la graduatoria della procedura nella quale al primo posto è stata collocata la società La Carena S.r.l. e al secondo posto l'RTI Consorzio Nautico Sant'Agnello e l'aggiudicazione della stessa a favore della società La Carena s.r.l.; 2) dei verbali delle sedute pubbliche e di quelle riservate della Commissione nominata con Decreto Dirigenziale n.-OMISSIS-n.ri da -OMISSIS-con i quali all'esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stata redatta la graduatoria e è stata individuata quale aggiudicataria la società La Carena s.r.l.; 3) della determinazione della quale non si conosce il numero e la data, con la quale la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la mobilità – Unità Operativa Dirigenziale 3, all'esito della riattivazione della procedura ad evidenza pubblica per il rinnovo della Concessione Demaniale n.-OMISSIS- di cui all'avviso pubblicato sul BURC n.101 del 31/12/2018, riattivazione comunicata con nota prot.-OMISSIS-, ha ammesso alla procedura la Società La Carena s.r.l. anziché escluderla; 4) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e/o conseguenziale lesivo degli interessi dei ricorrenti. B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da La Carena S.r.l. il 25/11/2023: 1) del provvedimento con il quale la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la mobilità – Unità Operativa Dirigenziale 3, nella procedura “per il rinnovo della concessione demaniale marittima n.-OMISSIS-nel porto di Marina di Cassano – Comune Piano di Sorrento (NA) allo scopo di svolgere attività di nautica da diporto a favore dell'utenza in transito – Burc n.101 del 31 dicembre 2008”, comunicato con nota prot. -OMISSIS- a firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente UOD, ha approvato la graduatoria della procedura nella quale al primo posto è stata collocata la società La Carena S.r.l. e al secondo posto l'RTI Consorzio Nautico Sant'Agnello; 2) dei verbali delle sedute pubbliche e di quelle riservate della Commissione nominata con Decreto Dirigenziale n.-OMISSIS-n.ri da -OMISSIS-e del verbale di accertamento del 27/06/2023; 3) della determinazione con la quale la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la mobilità – Unità Operativa Dirigenziale 3, all'esito della riattivazione della procedura comunicata con nota prot.-OMISSIS-, ha ammesso alla procedura il RTI Consorzio Nautico Sant'Agnello, la mandante e le mandatarie; 4) del contenuto della pec del 20/06/2023 con la quale la Regione Campania ha riferito al Costituendo RTI di “non ravvisa(re) ostacoli alla motivata modifica della composizione della variazione della composizione fino alla presentazione dell'offerta”; 5) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi dei ricorrenti”. C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da La Carena S.r.l. il 2/04/2024: - del decreto n. 1 del 10/01/2024, pubblicato il 15/01/2024 ad oggetto “Porto di Marina di Cassano in Piano di Sorrento NA. Procedimento paraconcorsuale di cui all'Avviso pubblico BURC Campania n. 101 del 31.12.2018 Esclusione dalla procedura a evidenza pubblica”; - della relazione istruttoria del 08/01/2024 non conosciuta dalla ricorrente e mai comunicata; - della valutazione resa dalla commissione giudicatrice in relazione alla esclusione del ricorrente, ove esistente; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi per quanto lesivi degli interessi del ricorrente; - del provvedimento di aggiudicazione in favore del Consorzio Nautico Sant'Agnello, di estremi e contenuto sconosciuti, mai comunicato alla La Carena srl; - ove occorra, in parte qua, dell'art. 3 DD 25/2011; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi per quanto lesivi degli interessi del ricorrente; D) Per quanto riguarda i II motivi aggiunti presentati da La Carena S.r.l. il 3/04/2024: - dei seguenti atti e provvedimenti conosciuti dalla La Carena srl in data 19/03/2024 a seguito dell'accesso ai documenti amministrativi concesso dalla Regione Campania con provvedimento prot. -OMISSIS-: - verbale della commissione n. 7 della seduta pubblica dell'8/02/2024 con il quale è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio della procedura paraconcorsuale il concorrente RT Consorzio Nautico Sant'Agnello; - della nota ad oggetto “Esclusione dalla procedura a evidenza pubblica. Relazione istruttoria” adottato dal Responsabile del procedimento Ing. Gennaro Dean Salzano; - ove adottato, del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore del RT Consorzio Nautico Sant'Agnello, anche se sconosciuto al ricorrente; E) Per quanto riguarda i III motivi aggiunti presentati da La Carena S.r.l. il 18/10/2024: - del verbale n. -OMISSIS-, con il quale la commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione in favore della Sales Square Imp - Exp Di -OMISSIS- conosciuto da La Carena srl in data 03/09/2024 a seguito di accesso al fascicolo informatico del giudizio r.g. 3285/2024; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi per quanto lesivi degli interessi del ricorrente; F) Per quanto riguarda i IV motivi aggiunti presentati da La Carena S.r.l. il 2/08/2025: - del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-, pubblicato su BURC n. 44 del 30/06/2025 con il quale la Regione ha disposto l’aggiudicazione della gara in favore del RT Consorzio Nautico Sant’Agnello; - della nota del 25/06/2025 con la quale la Regione Campania ha comunicato a La Carena srl l’avvenuta aggiudicazione in favore del RT Consorzio Nautico Sant’Agnello; - della nota comunicata il 31/07/2025 con la quale il Comune di Piano di Sorrento ha avviato il procedimento finalizzato allo sgombero dell’area oggetto di concessione; - della nota Regione Campania prot. -OMISSIS- con la quale il RUP ha richiesto al RT Consorzio Nautico S. Agnello la conferma del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, il cui contenuto è sconosciuto; - della nota prot. n. -OMISSIS- con la quale RT Consorzio Nautico Sant’Agnello ha comunicato altresì la variazione del raggruppamento temporaneo che ha partecipato alla gara, con l’esclusione dalla propria compagine della ditta -OMISSIS- Ormeggi SRL, il cui contenuto è sconosciuto; - della nota del RUP prot. -OMISSIS- il cui contenuto è sconosciuto; - del verbale di seduta riservata n. -OMISSIS- il cui contenuto è sconosciuto; - del verbale di seduta pubblica n. -OMISSIS- il cui contenuto è sconosciuto; - della nota prot. -OMISSIS- e della nota del 25/07/2025 con le quali la Regione Campania ha trasmesso all’Ufficio Demanio Marittimo la documentazione della gara, il cui contenuto è sconosciuto; - di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente; G) Per quanto riguarda i V motivi aggiunti presentati da La Carena S.r.l. il 18/09/2025: - dell’Ordinanza n. -OMISSIS- notificata in pari data, con la quale il Comune di Piano di Sorrento ha ordinato lo sgombero dell’area entro 60 giorni e la sospensione di ogni attività economica svolta presso l’area demaniale entro il termine di 10 giorni dalla notifica; - del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-, pubblicato su BURC n. 44 del 30/06/2025 con il quale la Regione ha disposto l’aggiudicazione della gara in favore del RT Consorzio Nautico Sant’Agnello; - della nota del 25/06/2025 con la quale la Regione Campania ha comunicato a La Carena srl l’avvenuta aggiudicazione in favore del RT Consorzio Nautico Sant’Agnello; - della nota comunicata il 31/07/2025 con la quale il Comune di Piano di Sorrento ha avviato il procedimento finalizzato allo sgombero dell’area oggetto di concessione; - della nota Regione Campania prot. -OMISSIS- con la quale il RUP ha richiesto al RT Consorzio Nautico S. Agnello la conferma del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, conosciuta a seguito di accesso dell’08/08/2025; - della nota prot. n. -OMISSIS- con la quale RT Consorzio Nautico Sant’Agnello ha comunicato altresì la variazione del raggruppamento temporaneo che ha partecipato alla gara, con l’esclusione dalla propria compagine della ditta -OMISSIS- Ormeggi SRL, conosciuta a seguito di accesso dell’08/08/2025; - della nota del RUP prot. -OMISSIS- conosciuta a seguito di accesso dell’08/08/2025; - del verbale di seduta riservata n. -OMISSIS- conosciuto a seguito di accesso dell’08/08/2025; - del verbale di seduta pubblica n. -OMISSIS- conosciuto a seguito di accesso dell’08/08/2025; - della nota prot. -OMISSIS- e della nota del 25/07/2025 con le quali la Regione Campania ha trasmesso all’Ufficio Demanio Marittimo la documentazione della gara; - di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente; II) quanto al ricorso n. 3285 del 2024: - del decreto dirigenziale della Giunta regionale della Campania n. -OMISSIS-, avente a oggetto “Esclusione dello operatore economico Consorzio Nautico S. Agnello dalla procedura paraconcorsuale di cui allo Avviso pubblico di cui al BURC Campania n. 101 del 31.12.2018 per il rilascio di una concessione marittima”; - della relazione istruttoria della Giunta regionale della Campania - Direzione generale per la Mobilità UOD 50.08.03 del 3 giugno 2024, avente a oggetto “Porto di Marina di Cassano in Piano di Sorrento (NA). Procedimento paraconcorsuale di cui all’Avviso pubblico (BURC Campania n. 101 del 31.12.2018) per il rilascio di una concessione marittima relativamente ad un’area di mq 3.800,00 per lo svolgimento di attività di nautica da diporto mediante installazione di un pontile galleggiante di mq 247,87(ex c.d.m. n. -OMISSIS- scaduta il 31.12.2018). Esclusione dalla procedura a evidenza pubblica del Consorzio Nautico S. Agnello. Relazione istruttoria”; - di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale lesivo degli interessi del ricorrente tra cui l’eventuale provvedimento di aggiudicazione a favore della società Sales Square Imp. Exp. di -OMISSIS- non comunicato alla ricorrente e non pubblicato; nonché: per sentir dichiarare il costituendo RTI ricorrente aggiudicatario della concessione demaniale marittima nel porto di Marina di Cassano - Comune Piano di Sorrento; per la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione, ove nelle more stipulato, e per il subentro nella sua esecuzione da parte del costituendo RTI ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Approvazione della graduatoria e aggiudicazione della concessione demaniale marittima a La Carena S.r.l.; successivi atti di esclusione, riammissione e aggiudicazione in favore del RTI Consorzio Nautico; ordinanza comunale di sgombero; nel giudizio riunito, decreto di esclusione del RTI per tardiva presentazione dell’offerta
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio n. 5097/2023 è stato proposto dal RTI Consorzio Nautico Sant’Agnello contro l’approvazione della graduatoria e l’aggiudicazione originariamente disposta in favore di La Carena S.r.l. Il RTI ha dedotto che La Carena avrebbe falsamente dichiarato l’assenza di procedimenti penali pendenti, nonostante il legale rappresentante fosse sottoposto a indagini e poi rinviato a giudizio per reati di corruzione. Sono stati invocati l’art. 3 del D.D. regionale n. 25/2011, l’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e f-bis), del d.lgs. 50/2016 e l’art. 75 d.P.R. 445/2000. La Carena ha proposto ricorso incidentale e motivi aggiunti, contestando l’ammissione e l’aggiudicazione in favore del RTI, deducendo la tardività dell’offerta, l’omessa dichiarazione dei requisiti ex art. 80 da parte delle consorziate, l’illegittima modifica della composizione del raggruppamento e la carenza di requisiti e affidabilità delle mandanti. Ha inoltre impugnato la propria esclusione, l’aggiudicazione successivamente disposta in favore del RTI e l’ordinanza comunale di sgombero. Il ricorso n. 3285/2024 è stato proposto dal RTI contro il decreto di esclusione per tardiva presentazione dell’offerta. Il TAR ha ritenuto tardive le nuove censure della La Carena relative allo scioglimento del Consorzio mandatario e alla riformulazione del punteggio, poiché già conosciute nel 2023. Nel merito, il Collegio ha esaminato entrambe le posizioni, rilevando che il plico del RTI era stato protocollato alle ore 12:13, oltre il termine perentorio delle ore 12:00 previsto dalla lettera d’invito. Ha inoltre considerato illegittimo il recesso successivo della mandante, ritenendolo finalizzato a eludere una carenza originaria di requisiti, e ha rilevato l’omessa o falsa dichiarazione relativa ai requisiti generali e ai precedenti delle mandanti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso principale del RTI contro la prima aggiudicazione, precisando che l’impugnazione decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione e non dalla conclusione della verifica dei requisiti, trattandosi di verifica incidente sull’efficacia e non sulla validità dell’atto. Ha accolto il ricorso principale nella parte in cui contestava l’ammissione e l’aggiudicazione in favore di La Carena: il D.D. n. 25/2011, richiamato dall’avviso e dalla lettera d’invito, costituiva lex specialis e imponeva la dichiarazione di assenza di procedimenti penali pendenti per i reati previsti dalla disciplina sui motivi di esclusione. La dichiarazione resa dal legale rappresentante di La Carena è stata ritenuta oggettivamente falsa, con conseguente legittimità dell’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. 50/2016 e dell’art. 75 d.P.R. 445/2000. Il TAR ha escluso che la pendenza di indagini fosse irrilevante o coperta dal principio di non colpevolezza, poiché la lex specialis prevedeva espressamente il requisito dichiarativo e imponeva la continuità del possesso dei requisiti. Ha inoltre ritenuto competente l’ufficio regionale, e non la commissione giudicatrice, a verificare i requisiti e adottare l’esclusione. Sono stati respinti i motivi con cui La Carena contestava la propria esclusione, la procura e l’uso dei motivi aggiunti, ritenendo ammissibili i motivi aggiunti impropri per domande connesse e sanabile l’eventuale difetto di specialità della procura. È stato accolto il ricorso incidentale della La Carena contro l’ammissione e l’aggiudicazione in favore del RTI. In primo luogo, l’offerta era tardiva: la lex specialis stabiliva espressamente il termine delle ore 12:00 e attribuiva rilievo esclusivo al timbro dell’ufficio protocollo, che indicava le ore 12:13. L’affollamento o il malfunzionamento degli ascensori non erano stati provati e non integravano caso fortuito o forza maggiore. In secondo luogo, il recesso della mandante intervenuto dopo l’aggiudicazione è stato ritenuto illegittimo, perché non dovuto a esigenze organizzative ma diretto a eludere una carenza originaria di requisiti; il divieto di modificazione del raggruppamento non consente modifiche riduttive con finalità elusive. In terzo luogo, il TAR ha rilevato l’omessa o falsa dichiarazione di precedenti e procedimenti penali riferibili a mandanti del RTI, nonché il difetto di istruttoria e motivazione dell’aggiudicazione finale, che non aveva adeguatamente scrutinato tali posizioni. Il ricorso n. 3285/2024 contro l’esclusione del RTI è stato quindi respinto, risultando legittima l’esclusione per tardività dell’offerta. Sono stati respinti i motivi contro l’esclusione di La Carena e contro l’ordinanza di sgombero: il Comune, delegata alla Regione la procedura di affidamento, doveva garantire la disponibilità materiale dell’area e La Carena, alla luce della precedente sentenza confermata in appello, non disponeva più di un titolo valido, essendo la concessione scaduta e non prorogabile automaticamente. Il ricorso incidentale contro la proposta di aggiudicazione a Sales Square è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché La Carena era stata legittimamente esclusa. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 3 D.D. Regione Campania n. 25/2011
dichiarazione di non versare in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, d.lgs. 163/2006 e di non avere procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma
La disposizione, richiamata dagli atti della procedura, costituisce lex specialis e impone un requisito dichiarativo ed escludente relativo all’assenza di procedimenti penali pendenti.
art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e f-bis), d.lgs. 50/2016
l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso [...] documentazione o dichiarazioni non veritiere
La dichiarazione oggettivamente falsa su un fatto rilevante ai fini della partecipazione determina l’esclusione automatica ai sensi della lett. f-bis); omissioni o informazioni fuorvianti possono inoltre rilevare ai sensi delle lett. c) e c-bis).
art. 75 d.P.R. 445/2000
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
La norma giustifica la decadenza dal beneficio dell’ammissione o dell’aggiudicazione ottenuto mediante dichiarazione non veritiera.
art. 48, commi 9, 17, 18, 19 e 19-ter, d.lgs. 50/2016
In ogni caso la modifica soggettiva [...] non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara
La modifica del raggruppamento è ammissibile, nei casi previsti, anche in fase di gara, ma non quando il recesso o la riduzione siano diretti a sanare o occultare una carenza originaria dei requisiti.
art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016
Il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione al concorrente non aggiudicatario.
art. 32 d.lgs. 50/2016
La tradizionale categoria dell’aggiudicazione provvisoria è superata; l’atto di aggiudicazione è immediatamente lesivo e impugnabile.
art. 24 c.p.a.
la procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto
La procura processuale si estende, salvo limitazioni, ai motivi aggiunti e al ricorso incidentale.
art. 32, 42 e 43 c.p.a.
Il ricorrente incidentale può proporre motivi aggiunti impropri per introdurre domande nuove connesse, favorendo il simultaneus processus.
art. 37 Codice della navigazione
il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione
Nelle concessioni demaniali marittime l’amministrazione deve valorizzare l’affidabilità e le garanzie di proficua utilizzazione offerte dal concessionario.
art. 40 l. Regione Campania n. 5/2021
La delega regionale attribuisce alla Regione lo svolgimento delle attività relative alla procedura di affidamento, lasciando al Comune il compito di rilasciare la concessione all’operatore individuato e garantire la disponibilità dell’area.
art. 57, par. 7, direttiva 2014/24/UE
Il termine triennale per i motivi di esclusione decorre dal definitivo accertamento del fatto, non dal suo mero accadimento; nel caso esaminato tale accertamento non era ancora intervenuto.
art. 49 TFUE
È richiamato quale fondamento dei principi di concorrenza e di selezione imparziale nelle concessioni demaniali.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
Le concessioni demaniali marittime non possono essere automaticamente prorogate quando le risorse sono scarse e devono essere affidate mediante procedura trasparente, imparziale e non discriminatoria.
Massime di principio
- Quando la lex specialis di una procedura per l’affidamento di una concessione demaniale richiama espressamente una disciplina regionale che impone la dichiarazione di assenza di procedimenti penali pendenti, la falsa dichiarazione su tale circostanza è rilevante ai fini della gara e comporta l’esclusione dell’operatore, anche se non è intervenuta una condanna definitiva.
- La falsità dichiarativa relativa a un fatto oggettivo e rilevante per la partecipazione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. 50/2016, determina l’esclusione senza necessità di una distinta valutazione discrezionale sull’affidabilità dell’operatore; l’omissione o la reticenza su fatti valutabili può comunque integrare le ipotesi di cui alle lett. c) e c-bis).
- Il termine previsto dalla lex specialis per la presentazione dell’offerta è perentorio quando la disciplina di gara stabilisce espressamente l’esclusione e individua nel timbro dell’ufficio protocollo il criterio esclusivo per accertare l’arrivo; un ritardo è scusabile solo se provato e riconducibile a caso fortuito o forza maggiore.
- La modifica della composizione di un raggruppamento temporaneo è ammissibile prima della presentazione dell’offerta e, nei casi previsti dalla legge, anche successivamente per perdita sopravvenuta dei requisiti o esigenze organizzative, ma non può essere utilizzata per eludere una carenza originaria di requisiti di partecipazione.
- I requisiti generali e speciali devono essere posseduti senza soluzione di continuità durante la procedura, fino all’aggiudicazione definitiva, alla stipula e all’esecuzione; l’amministrazione deve verificare anche la posizione delle imprese mandanti e motivare specificamente sull’affidabilità del raggruppamento.
- Nelle procedure di gara, l’esclusione e la verifica dei requisiti spettano ordinariamente alla stazione appaltante o all’ufficio competente, mentre la commissione giudicatrice svolge le attività di valutazione comparativa dell’offerta, salvo diversa attribuzione espressa della lex specialis.
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