Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26822/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva riconosciuto a favore di Antonio Maira l'indennizzo di euro 109.755 per ingiusta detenzione (periodo 13/12/2019 - 04/03/2022). Il MEF contestava che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato e motivato sulla possibile causa ostativa al diritto alla riparazione costituita dalla condotta dolosa o gravemente colposa del Maira anteriore alla misura cautelare: in particolare mancata valutazione delle intercettazioni e dei contatti con il fratello Giuseppe (unico ad ammettere l'usura), omissione di accertare se Antonio avesse accompagnato il fratello nelle riscossioni e confusione tra responsabilità penale e accertamento della sussistenza della causa ostativa ai fini della riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata. Ha richiamato la giurisprudenza sul principio secondo cui l'assenza di dolo o colpa grave che abbia causato o mantenuto la custodia cautelare è condizione necessaria per il diritto all'equa riparazione e deve essere accertata d'ufficio. La Corte ha constatato che la Corte d'appello non ha adeguatamente esaminato il materiale probatorio (intercettazioni, contatti e condotte anteriori alla misura), non ha spiegato perché certe captazioni interessassero solo il fratello Giuseppe e non ha chiarito se taluni comportamenti di Antonio avessero concorso all'adozione o al mantenimento della misura cautelare. Per tali carenze la Cassazione ha annullato l'ordinanza e rinviato alla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame e regolamentazione delle spese di grado di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Costituisce causa impeditiva del diritto all'equa riparazione l'aver dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; tale assenza deve essere accertata d'ufficio dal giudice della riparazione.

  • Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno

    Precisa l'obbligo del giudice di accertare d'ufficio l'assenza della causa ostativa al diritto all'indennizzo.

  • Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, Sarnataro

    Estende la nozione di dolo anche alla condotta consapevole e volontaria i cui esiti creano situazione di allarme sociale tale da giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano

    Conferma che il diritto alla riparazione è escluso anche per condotte di evidente negligenza o imprudenza che prevedibilmente determinino l'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio

    Il giudice deve valutare la condotta dell'interessato sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura, e in generale dal momento della conoscenza della pendenza del procedimento.

  • Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia

    Sottolinea che l'indennizzo perde la sua funzione riparatoria se l'interessato ha concorso, con dolo o grave colpa, a dar causa alla custodia; richiama l'esigenza di una valutazione effettiva delle condotte anche ambigue tenute dall'imputato.

  • Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, N. e Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M.

    Riaffermano il principio che l'assenza della causa ostativa va verificata d'ufficio e che il giudice della riparazione ha il dovere di acquisire e valutare il materiale del processo penale.

Massime di principio

  • Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione richiede l'accertata assenza di dolo o di colpa grave dell'interessato nel produrre o mantenere la custodia cautelare; tale assenza va verificata d'ufficio dal giudice.
  • Il giudice della riparazione deve acquisire e valutare liberamente tutto il materiale probatorio del processo penale (intercettazioni, atti di dibattimento, accertamenti) per stabilire se condotte anteriori o successive alla misura abbiano concorso ad determinarla.
  • Condotte deliberate o comportamenti di evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza che rendono prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria escludono il diritto all'indennizzo.
  • La mera assoluzione in sede penale non impedisce il sindacato sulla rilevanza delle condotte ai fini della riparazione: l'analisi è autonoma e volta a verificare l'incidenza causale di dolo/colpa grave sulla misura cautelare.
  • Se la motivazione della decisione che riconosce l'indennizzo è generica o non esamina specificamente le prove disponibili che possono escludere il diritto alla riparazione, la decisione è annullabile e il giudice di merito dovrà riesaminare puntualmente ciascun elemento probatorio.
  • Nelle situazioni in cui esistono intercettazioni e rapporti stretti con soggetti riconosciuti responsabili del reato, occorre spiegare dettagliatamente perché tali elementi non incidano sulla sussistenza della causa ostativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.