Cassazione Penale, Sentenza n. 43415/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli sostenendo: (1) prescrizione del reato per decorso del termine massimo di fase tra la sentenza di primo grado (09/06/2015) e la citazione a giudizio in appello (23/01/2023), dato che il fatto è del 31/07/2008; (2) vizio nella determinazione della pena e nella valutazione della recidiva (art. 133 e 99 c.p.), denunciando motivazione insufficiente e uso di formule di stile senza adeguato accertamento della relazione qualificata tra recidiva e fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che il reato si fosse prescritto: la recidiva reiterata (art. 99, comma 4) incide sul calcolo della prescrizione (art. 157, comma 2) e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo (art. 161, comma 2), con il risultato che il termine di prescrizione per il reato contestato, considerando la recidiva, è di otto anni e quattro mesi; il periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e la citazione in appello (circa 7 anni e mezzo) è inferiore al termine di fase. Sul secondo motivo la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità in parte perché alcune deduzioni non erano state svolte in appello (esclusione della recidiva) e in parte perché manifestamente infondate: la motivazione della Corte di appello è ritenuta adeguata, la pena (9 mesi e 10 giorni) è motivata con richiamo alla gravità delle condotte e all'appartenenza famigliare camorristica del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità ha impedito alla Corte di valutare la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla sentenza di secondo grado.
Norme richiamate
art. 336 cod. pen.
Reato per cui il ricorrente è stato condannato in sede di merito; la condanna è stata confermata nella sostanza dalla Corte di appello e non è stata efficacemente impugnata in Cassazione.
art. 99 cod. pen.
La recidiva reiterata infraquinquennale è stata ritenuta sussistente in primo e secondo grado e incide sia sulla determinazione della pena sia sul calcolo della prescrizione come circostanza ad "effetto speciale".
art. 157 cod. pen.
Regola i termini di prescrizione; la Corte ha ritenuto che, ai sensi del comma 2, la recidiva comporti aumento del termine prescrizionale minimo, e quindi va conteggiata nel calcolo del termine di fase.
art. 161 cod. pen.
Regola l'interruzione e la proroga della prescrizione; la Corte ha ritenuto che, in presenza di atti interruttivi, la recidiva incida anche sul termine massimo per effetto dell'aumento previsto dall'art.161, comma 2 (ult. parte).
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: il giudice di merito deve darne conto; tuttavia la Corte di legittimità richiede spiegazioni più dettagliate solo se la pena è di molto superiore alla misura media dell'edittale. Nel caso la motivazione è stata ritenuta adeguata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi delle censure in motivi di cassazione; la ricostruzione dei motivi è stata effettuata secondo il disposto normativo.
d.lgs. n. 285/1992, art. 186, comma 2, lett. c)
La Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere rispetto a questo specifico illecito del codice della strada; tale statuizione è richiamata nel procedimento di cassazione ma non è stata oggetto decisivo del ricorso.
Protocollo n. 7 CEDU, art. 4 (richiamo alla sentenza Zolotoukhine vs. Russia)
La Corte ha escluso che la interpretazione della recidiva ai fini della prescrizione integri violazione dell'art.4 Protocollo 7 o del principio ne bis in idem, osservando che la disciplina interna indica i criteri per l'applicazione e che la prescrizione non rientra nell'ambito protetto da Zolotoukhine.
Massime di principio
- La recidiva reiterata (art. 99) è circostanza ad "effetto speciale": incide non solo sulla pena ma anche sul calcolo della prescrizione (art. 157), aumentando i termini prescrizionali minimi e, in presenza di atti interruttivi, anche i termini massimi (art. 161).
- Nel calcolo della prescrizione vanno sempre considerati tutti gli aumenti dovuti a circostanze di legge e i periodi di sospensione o interruzione: una valutazione sommaria può essere superata da un calcolo preciso che spesso salva la non prescrizione.
- La qualificazione e l'applicazione della recidiva devono essere specificamente dedotte e contestate nei gradi di merito: questioni non sollevate in appello risultano in parte inammissibili in Cassazione.
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; l'obbligo di motivazione richiede l'esplicitazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., ma spiegazioni particolarmente dettagliate sono necessarie solo se la pena è significativamente superiore alla media edittale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce l'esame di questioni sopravvenute (per esempio prescrizione successiva alla sentenza impugnata) che avrebbero dovuto essere trattate nei modi e nei tempi processuali previsti.
- Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se manifestamente infondato: è importante che i motivi di legittimità siano pertinenti, precisi e basati su errore di diritto o vizio di motivazione rilevante.
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