Cassazione Penale, Sentenza n. 45585/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. per mancata risposta della Corte d’appello alle censure, errata valutazione delle prove indiziarie e carenza di motivazione per una condanna oltre ogni ragionevole dubbio; 2) violazione dell'art. 531 c.p.p. per mancata dichiarazione di prescrizione dei reati; 3) vizio di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta manifestamente sproporzionata sia nella pena base sia negli aumenti per continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato in parte accolto e in parte respinto: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato (la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e la sufficienza della motivazione richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p.); il secondo motivo è stato parzialmente fondato: per i delitti contestati (artt. 633-639-bis e 349 c.p.) la prescrizione non è maturata, mentre la contravvenzione indicata al capo B) è stata dichiarata estinta per prescrizione (consumazione 10/10/2018, prescrizione maturata 10/10/2023). La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al capo B) e la pena è stata rideterminata in applicazione dell'art. 620 co.1 lett. l) eliminando l'aumento di 45 giorni e 150 euro di multa relativo al reato prescritto, con conseguente nuova pena in anni 1, mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 450 di multa. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per lamentare insufficiente motivazione; la Corte ha rilevato che la censura è generica e priva di specifico confronto col provvedimento impugnato, quindi inammissibile.
art. 531 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per ottenere la declaratoria di prescrizione; la Corte ha esaminato separatamente i termini di prescrizione per ciascun capo, accogliendo la doglianza solo per la contravvenzione del capo B).
artt. 633-639 cod. pen.
Testo richiamato come materia del contendere (delitti contro l’incolumità o l’integrità catastale/edilizia): la Corte ha stabilito che per tali delitti il termine prescrizionale non è quello per la contravvenzione e quindi non è spirato.
art. 349 cod. pen.
Richiamato tra i reati per i quali la prescrizione non era maturata; la Corte ha confermato la non estinzione per prescrizione di tali delitti.
art. 44 d.P.R. 380/2001
Norma sostanziale richiamata (capo relativo ad illecito edilizio): la Corte ha ritenuto prescritta la specifica contravvenzione prevista da questa disposizione al capo B) e ha annullato la condanna per quella sola fattispecie.
art. 132 cod. pen.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena; la Corte ha confermato che il giudice di merito ha discrezionalità nel graduare la pena attenendosi ai principi di proporzionalità e ai criteri ex art. 133.
art. 133 cod. pen.
Centrale nella valutazione della congruità della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo ai criteri di questo articolo (pena congrua, gravità del reato, capacità a delinquere) per motivare la scelta della pena di merito, salvo obbligo di spiegazioni più dettagliate in caso di discostamento consistente dal minimo edittale.
art. 81 cod. pen.
Rilevante per la continuazione: la Corte ha applicato principi consolidati sulla determinazione degli aumenti per la continuazione e ha ritenuto che la rideterminazione della pena dovesse escludere l'aumento riferito al reato poi dichiarato prescritto.
art. 620 comma 1 lettera l) cod. proc. pen.
Norma che autorizza la Corte di Cassazione a rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito; la Corte ha rideterminato la pena eliminando l'aumento relativo al reato estinto per prescrizione.
Massime di principio
- Una censura generica che riporta principi giurisprudenziali senza collegarli specificamente al provvedimento impugnato è inammissibile: il ricorrente deve indicare il nesso concreto tra diritto affermato e motivazione della sentenza impugnata.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di cassazione non rielabora la congruità della pena se non vi è mero arbitrio, illogicità o grave discostamento rispetto ai parametri edittali che richieda motivazione specifica.
- Per la declaratoria di prescrizione è necessario valutare separatamente i termini per ciascuna fattispecie (delitto vs contravvenzione) e considerare eventuali sospensioni; se la prescrizione è intervenuta la pena relativa va annullata senza rinvio.
- Se una delle condotte che hanno concorso alla continuazione risulta prescritta, il giudice d’appello o la Cassazione possono eliminare gli aumenti riferiti a quella fattispecie e rideterminare la pena residua in base alle rimanenti statuizioni di merito.
- Il Pubblico Ministero in Cassazione può concludere per l'inammissibilità del ricorso; tuttavia la Corte valuta autonomamente i motivi e può accogliere parzialmente il ricorso anche se il PM è per il rigetto.
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