Cassazione Civile, Ordinanza n. 00709/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme ritenute ancora dovute a titolo di definizione agevolata/condono fiscale. La società aveva presentato una prima istanza di condono per alcuni anni d'imposta e, successivamente, una dichiarazione integrativa con cui riduceva gli importi dovuti in applicazione della disciplina agevolativa. L'Amministrazione ha disconosciuto tale seconda rideterminazione e ha emesso la cartella sulla base degli importi originari. La società ha impugnato la cartella e, nel corso del giudizio, ha chiesto la definizione della lite ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione della disciplina sul condono, sostenendo che si tratterebbe di un inammissibile 'condono di condono', poiché le somme erano già state definite con precedente procedura agevolata e non potevano essere ulteriormente condonate; inoltre la cartella sarebbe stata adeguatamente motivata e non vi sarebbe stato spazio per dichiarare l'estinzione del giudizio; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla tempestività dei motivi integrativi proposti dalla contribuente in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha affermato che, quando l'impugnazione della cartella riguarda non il semplice mancato pagamento di somme già definitivamente condonate, ma l'esatta determinazione degli importi dovuti in seguito a una precedente definizione agevolata, la controversia è effettiva e non apparente e può essere definita ai sensi dell'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011. Nel caso concreto, la dichiarazione integrativa non costituiva un inammissibile 'condono su condono', ma attinente alla corretta quantificazione del debito agevolato. Di conseguenza, la CTR aveva correttamente dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese poiché la parte intimata non si è costituita.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011
consente la definizione della controversia se questa è effettiva e concerne la debenza o quantificazione delle somme, non essendo limitato ai soli casi di lite sul mancato pagamento di un condono già definitivamente formatosi.
art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esito, poiché la lite era definibile e correttamente estinta.
art. 16, comma 8, l. n. 289 del 2002
richiamato dalla parte ricorrente nel quadro normativo sul condono, ma la Corte valorizza invece il principio per cui non è ammesso il condono di condono salvo che la seconda controversia riguardi l'effettiva quantificazione del debito agevolato.
artt. 8, 9 e 14 l. n. 289 del 2002
disciplinano la precedente definizione agevolata alla quale si ricollegavano le somme oggetto della cartella.
art. 9, comma 3-bis, l. n. 289 del 2002
norma invocata dalla contribuente per la rideterminazione in diminuzione degli importi dovuti nella precedente procedura di condono.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
la cartella emessa a seguito del controllo automatizzato costituiva, nella vicenda, il primo atto impositivo rispetto alla specifica contestazione sulla validità della dichiarazione integrativa e sulla quantificazione delle somme.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla Corte nel principio di diritto, insieme all'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, per individuare le cartelle emesse in sede di controllo automatizzato.
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia sui motivi integrativi è stata assorbita dal rigetto del primo motivo, essendo stata ritenuta legittima la definizione della lite.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme sul vizio di legittimità dedotto a fondamento del ricorso.
Massime di principio
- In materia di condono fiscale, la disciplina è di stretta interpretazione e non è estensibile analogicamente: il cosiddetto 'condono di condono' non è ammissibile quando si pretende di fruire due volte del medesimo beneficio sulla stessa imposta in assenza di una previsione espressa.
- Se, dopo una precedente definizione agevolata, sorge una controversia reale sulla corretta determinazione delle somme dovute in applicazione della normativa di condono, la lite è effettiva e può essere ulteriormente definita ai sensi della legge sopravvenuta, non trattandosi di una mera reiterazione del beneficio.
- La distinzione decisiva non è tra primo e secondo condono in astratto, ma tra contestazione del mancato pagamento di un importo già definitivamente definito e contestazione dell'esatta quantificazione del debito derivante dalla precedente procedura agevolativa.
- Quando la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato disconosce una dichiarazione integrativa che incide sulla misura del debito condonato, la controversia può riguardare la validità della rideterminazione e non soltanto il mero recupero di somme già cristallizzate.
- Se il primo motivo di ricorso è infondato e risolve la questione principale, i motivi ulteriori che presuppongono una diversa soluzione restano assorbiti.
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