Cassazione Penale, Sentenza n. 40708/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna dell'11/3/2024 con cui, in seguito a rinvio disposto dalla Cassazione, Carmine Sarcone era stato dichiarato responsabile di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e del delitto di intestazione fittizia/trasferimento fraudolento di valori connesso alla società Due Torri S.r.l. (art. 12-quinquies d.l. 306/1992 conv. l. 356/1992), nonché oggetto di misure ablative (confisca). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione, contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori, inesistenza di riscontri oggettivi, erronea qualificazione temporale del trasferimento delle quote e prescrizione, nonché erronea applicazione di aggravanti e della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Sarcone, ritenendolo complessivamente infondato. La Corte ha confermato che i giudici di rinvio hanno adempiuto al compito indicato dalla sentenza rescindente integrando e precisando la motivazione, valorizzando riscontri esterni (intercettazioni, perquisizioni, atti di altri procedimenti, interrogatori) alle dichiarazioni dei collaboratori e ritenendo provata: a) la stabile messa a disposizione di Sarcone per la cosca emiliana di 'ndrangheta e il suo ruolo anche apicale in periodi di detenzione dei fratelli; b) la partecipazione a fatti significativi (omissione di contestazioni penali diverse, possesso e procacciamento armi, contrabbando di gasolio, false fatturazioni); c) l'acquisizione occulta e gestione di fatto della Due Torri a partire dall'autunno/novembre 2014 con modalità ritenute fraudolente e finalizzate ad eludere misure patrimoniali, integrando il delitto di intestazione fittizia/trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla finalità di agevolare il sodalizio. Sono state ritenute correttamente applicate le aggravanti (associazione armata; reimpiego di proventi illeciti) e confermata la confisca dell'immobile per sproporzione patrimoniale.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ha applicato il principio che la partecipazione mafiosa richiede la "messa a disposizione" stabile e la compenetrazione organica nel sodalizio; l'accertamento può fondarsi su plurimi indicatori (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, comportamenti economici e organizzativi) valutati nel loro insieme per determinarne la rilevanza causale.
art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 conv. con l. n. 356/1992
Il trasferimento fraudolento di valori / intestazione fittizia può ricorrere anche quando la titolarità effettiva viene acquisita successivamente rispetto alla costituzione formale della società: rileva la dissimulazione tra titolarità formale e sostanziale e la finalità di eludere misure di prevenzione patrimoniali.
art. 7 d.l. 152/1991 conv. con l. 203/1991
L'aggravante per il reato di agevolazione/beneficio alla associazione di tipo mafioso può essere applicata al reato di trasferimento fraudolento di valori quando l'operazione rafforza la posizione economica e il controllo territoriale del clan.
art. 512-bis cod. pen.
Norma richiamata come attuale corrispondente alla fattispecie di intestazione fittizia, con analoga interpretazione estensiva che comprende l'acquisizione di fatto di imprese già costituite e l'uso di meccanismi occulti per dissimulare la titolarità sostanziale.
art. 192 cod. proc. pen.
La valutazione delle dichiarazioni (in particolare dei collaboratori e delle chiamate in correità) richiede il confronto reciproco delle propalazioni e la ricerca di riscontri esterni; elementi di riscontro non devono avere necessariamente i requisiti degli indizi, purché siano precisi e idonei a corroborare la prova dichiarativa.
art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132/2021 (convertito)
La disciplina transitoria consente l'utilizzo di dati del traffico telefonico acquisiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto solo unitamente ad altri elementi di prova e per reati di particolare gravità; la Corte ha ritenuto regolare l'uso dei tabulati come corroborati da altri riscontri.
art. 157 cod. pen.
Riferimento per le questioni di prescrizione: la Corte ha ritenuto che il fatto contestato relativo alla Due Torri fosse perfezionato nel 2014 (non nel 2004), con conseguente esclusione della prescrizione grazie anche all'applicazione delle norme che raddoppiano termini per reati con finalità mafiosa ove applicabili.
art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 (confisca per sproporzione)
La confisca per sproporzione è stata confermata sulla base dell'accertata incongruenza tra spese sostenute per l'immobile e redditi/documentazione del condannato, anche tenendo conto delle risultanze del procedimento di prevenzione.
Massime di principio
- In presenza di legami familiari con soggetti apicali di un clan, il giudice deve motivare distintamente perché specifiche condotte dell'indagato siano espressione di intraneità attiva e non solo di status di parentela; la mera parentela non prova l'appartenenza.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono reggere una condanna per associazione mafiosa se si riscontrano reciprocamente e sono corroborate da riscontri esterni (intercettazioni, accertamenti, sentenze irrevocabili di processi connessi); la valutazione è complessiva, non parcellare.
- L'annullamento con rinvio per vizi di motivazione lascia al giudice del rinvio piena autonomia di apprezzamento del compendio probatorio, purché colmi i vuoti indicati dalla Cassazione con motivazione adeguata e non ripeta i vizi censurati.
- I dati di traffico telefonico acquisiti prima della disciplina transitoria sono utilizzabili a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova idonei a corroborarli; non possono essere l'unico elemento decisivo.
- L'intestazione fittizia/trasferimento fraudolento di valori si configura anche quando la titolarità di fatto di una società viene acquisita successivamente alla sua costituzione: rileva la reale disponibilità e la finalità di eludere misure patrimoniali, non la sola data formale di costituzione.
- Le aggravanti (arma, reimpiego proventi illeciti, agevolazione mafiosa) possono essere valutate in relazione all'attività dell'associazione nel suo complesso e applicate anche quando la prova mostra che il singolo ha contribuito alla gestione economica o sapesse dell'armamento; è necessaria motivazione che colleghi gli elementi probatori alla circostanza aggravante.
- Per la confisca per sproporzione è necessario un accertamento rigoroso della discrepanza tra valore dei beni e redditi/documentazione, riferito ai tempi degli acquisti; tuttavia la prova indiziaria derivante da processi di prevenzione e da perizie può legittimare la misura se ben motivata.
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