Cassazione Civile, Ordinanza n. 12893/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vincitore)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento di correzione di errore materiale avente ad oggetto una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso delle parti originariamente ricorrenti e le aveva condannate alle spese in favore della controparte. Nell'ordinanza originaria era stata però omessa la pronuncia, ritualmente richiesta, di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore della parte vittoriosa, che aveva dichiarato di averle anticipate. Il difensore della parte controricorrente ha chiesto la correzione dell'omissione; le parti ricorrenti, pur avvisate dell'adunanza, non hanno depositato memoria. La Corte ha ritenuto che l'omissione della pronuncia sulla distrazione costituisca errore materiale emendabile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e ha quindi integrato il dispositivo dell'ordinanza precedente con la pronuncia di distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 28730/2025, aggiungendo la pronuncia ex art. 93 c.p.c. di distrazione delle spese processuali, come liquidate, in favore del difensore della parte controricorrente, che ne aveva dichiarato l'anticipazione. Ha inoltre ordinato l'annotazione del provvedimento sull'originale dell'ordinanza corretta e rimesso la cancelleria agli adempimenti di competenza.
Norme richiamate
disposizione ex art.93 c.p.c. sulla distrazione delle spese
La mancata pronuncia sulla distrazione delle spese, quando ritualmente richiesta e corredata dalla dichiarazione di anticipazione, integra un errore materiale correggibile.
La correzione dell'errore materiale dell'ordinanza è ammessa mediante il procedimento di correzione previsto dalla norma.
L'integrazione del dispositivo e le conseguenti annotazioni sull'originale del provvedimento sono effettuate secondo la procedura di correzione degli errori materiali.
art. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ.
La cancelleria deve provvedere agli adempimenti conseguenti all'emenda del provvedimento.
art. 196-quinquies, comma 5 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione dell'ordinanza.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., ove la relativa istanza sia stata ritualmente proposta e sia stata dichiarata l'anticipazione delle spese da parte del difensore, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c.
- La correzione dell'errore materiale può consistere nell'integrazione del dispositivo del provvedimento originario, con l'aggiunta della pronuncia mancante senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale già formato.
- Una volta corretta l'omissione, il provvedimento deve essere annotato sull'originale della decisione emendata e devono essere eseguiti gli adempimenti di cancelleria previsti dalla disciplina processuale.
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