Sentenza n. 8100/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del verbale del Consiglio di classe del 6/6/2019 che ha deliberato il giudizio di non ammissione della ricorrente all’esame di Stato; - del giudizio di non ammissione all’esame di Stato, mai comunicato alla ricorrente; - di tutti gli atti connessi, preordinati, conseguenti o susseguenti; - nonché per l’accertamento del diritto della studentessa all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e verbale del Consiglio di classe
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione all'esame di Stato, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del diritto all'ammissione, oltre al risarcimento dei danni. Ha dedotto: violazione dell'art. 79 del R.D. 653/1925 e dell'O.M. n. 92/2007, per carenza di istruttoria e motivazione; violazione della l. 170/2010, del D.M. 5669/2011 e delle relative linee guida, nonché del Piano didattico personalizzato (PDP), per mancata applicazione delle misure compensative e dispensative previste per la studentessa con DSA; sottoposizione a più verifiche nella stessa giornata; inosservanza degli accorgimenti prescritti per le verifiche orali e scritte; omessa comunicazione alla famiglia della gravità delle insufficienze e del rischio di mancato superamento dell'anno scolastico. La ricorrente ha inoltre dedotto la violazione del PDP con riferimento all'utilizzo di mappe e schemi, al clima durante le prove e alle modalità di formulazione e svolgimento delle verifiche. Infine ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, morale, esistenziale e biologico.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto alla motivazione, ha ritenuto che il giudizio di non ammissione, pur sintetico, individuasse chiaramente le ragioni della decisione: il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal PDP, le gravi fragilità nelle materie scientifiche e linguistiche e l'inadeguato sviluppo delle capacità critiche ed espressive, nonostante la revisione del PDP, l'esonero dalle prove in lingua straniera e lo svolgimento di verifiche orali programmate. Il giudice ha precisato che il giudizio di non ammissione deve esprimere la conclusione sull'idoneità a sostenere l'esame, mentre i voti delle singole materie risultavano dagli esiti dello scrutinio finale accessibili tramite registro elettronico; pertanto la loro mancata trascrizione nel giudizio non determina un difetto di motivazione. Quanto alle misure del PDP, il TAR ha affermato che agli alunni con DSA spettano una didattica individualizzata e personalizzata e adeguate misure compensative e dispensative, ma non criteri di valutazione sostanzialmente diversi né l'esonero dal raggiungimento degli obiettivi minimi personalizzati. Le doglianze sulle modalità delle verifiche sono state ritenute generiche e non supportate da prova concreta. Il PDP non prevedeva che le verifiche orali fossero necessariamente svolte in giorni distinti o che fosse effettuata una sola verifica al giorno; prevedeva invece la programmazione delle interrogazioni nei tempi e nei contenuti, misura che il Consiglio di classe aveva dichiarato di aver applicato. Neppure è stata provata la negazione dell'uso di mappe o schemi, né l'omessa adozione degli accorgimenti relativi alle prove orali e scritte o a un ambiente tranquillo. La censura sulla mancata comunicazione alla famiglia è stata respinta, poiché già al termine del primo quadrimestre la studentessa aveva riportato insufficienze in otto materie, con indicazione di attività di recupero in itinere; la famiglia era quindi posta in condizione di conoscere la situazione attraverso il registro elettronico e di percepire il rischio di una valutazione negativa. È stata inoltre respinta la domanda risarcitoria, non essendo stata accertata l'illegittimità degli atti e difettando quindi l'ingiustizia del danno. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 79 R.D. 653/1925
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla motivazione e alla valutazione di non ammissione; il giudice ha ritenuto infondata la censura.
art. 6, comma 2, O.M. n. 92/2007
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla valutazione scolastica e alla non ammissione; la censura è stata respinta.
art. 7 O.M. n. 92/2007
La ricorrente ne ha dedotto la violazione; il giudice ha ritenuto adeguata la valutazione complessiva espressa dal Consiglio di classe.
artt. 2 e 5 l. 170/2010
La normativa sui disturbi specifici dell'apprendimento impone l'adozione di misure didattiche individualizzate e personalizzate, ma non introduce criteri valutativi diversi quanto al raggiungimento degli obiettivi minimi.
art. 4 D.M. 5669/2011
È stato invocato quale fondamento delle misure a favore degli studenti con DSA; il giudice ha ritenuto che le misure previste fossero state considerate e applicate.
art. 5 delle Linee guida allegate al D.M. 5669/2011
È stato richiamato in relazione alle misure compensative e dispensative; non è stata dimostrata una concreta inosservanza del PDP.
art. 2 O.M. n. 205/2019
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni (…) gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: l) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
La non ammissione è giustificata dal giudizio di grave insufficienza nelle materie scientifiche e linguistiche; il giudizio complessivo non deve necessariamente riportare i voti delle singole materie, risultanti dagli esiti dello scrutinio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché, non essendo stata accertata l'illegittimità degli atti, mancava l'ingiustizia del danno.
Massime di principio
- Per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, l'amministrazione scolastica deve adottare una didattica individualizzata e personalizzata e le misure compensative e dispensative previste dal piano didattico personalizzato; tali misure non comportano però criteri di valutazione diversi quanto al raggiungimento degli obiettivi minimi personalizzati necessari per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
- Il giudizio di non ammissione all'esame di Stato può essere motivato sinteticamente mediante il richiamo al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal PDP e alle persistenti gravi insufficienze, purché siano individuabili le ragioni dell'inadeguatezza del percorso formativo e risulti considerata la condizione individuale dello studente.
- La mancata indicazione dei voti delle singole materie nel giudizio di non ammissione non determina, di per sé, un difetto di motivazione quando tali voti risultino dagli esiti dello scrutinio finale e il giudizio impugnato esprima chiaramente la valutazione complessiva di inidoneità a sostenere l'esame.
- La contestazione dell'inosservanza delle misure previste dal PDP deve essere sostenuta da elementi concreti di prova; allegazioni generiche relative al clima d'aula, all'uso di mappe o schemi o alle modalità delle verifiche non sono sufficienti a dimostrare l'illegittimità della valutazione finale.
- La comunicazione alla famiglia delle difficoltà scolastiche può risultare assicurata anche attraverso gli esiti del primo quadrimestre, le indicazioni di recupero e le annotazioni nel registro elettronico, quando tali elementi rendano conoscibili le gravi insufficienze e il rischio di mancata ammissione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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