Cassazione Penale, Sentenza n. 43634/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Genova che lo aveva assolto per i fatti del 3 e 5 febbraio 2016 ma confermato la condanna per il fatto del 4 febbraio 2016 (pubblicazione su sito web di Antenna 3 di un esposto a firma dell'imputato ritenuto diffamatorio). Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) violazione degli artt. 533 e 546 c.p.p. e vizi di motivazione nella ricostruzione della riconducibilità della pubblicazione a Benedetti, denunciando che la Corte d'appello aveva fondato l'attribuzione sul solo brevissimo intervallo temporale tra deposito dell'esposto e sua pubblicazione e sulla sua qualifica di consigliere comunale, senza valutare la mancanza di prova della consapevolezza della pubblicazione da parte dell'imputato; (2) carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della scriminante putativa (presunta legittima esercitazione del diritto di critica/cronaca).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che la censura era sostanzialmente una richiesta di rivalutazione del merito (valutazione del materiale probatorio) ed è quindi inammissibile per difetto di motivo di diritto, confermando che la Corte di appello aveva motivato l'attribuzione sulla convergenza del dato temporale (breve intervallo tra esposto e pubblicazione) e dalla condizione di amministratore pubblico del ricorrente. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto l'appello originario aspecifico e privo di correlazione con il dato probatorio valorizzato in primo grado: la scriminante putativa richiede specificità e prova dell'adempimento del dovere di verifica, mentre l'atto di appello non aveva argomentato concretamente. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili escludenti la colpa, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8 (convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive modificazioni
Norma richiamata per la procedura di trattazione scritta e per la considerazione che le parti non avevano richiesto discussione orale; applicata proceduralmente per la requisitoria scritta.
Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75
art. 17 (proroga della disciplina procedurale citata)
Richiamato come norma di proroga della disciplina procedurale di cui al d.l. n.137/2020, rilevante ai fini processuali.
Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita l'ambito di censura nella cassazione ai motivi consentiti e ai limiti formali di specificità; il ricorso è valutato entro tali limiti.
Codice di procedura penale
Norma richiamata nella doglianza relativa alla motivazione e alla valutazione della riconducibilità del fatto all'imputato; la Corte ha ritenuto che la censura fosse meramente di fatto.
Codice di procedura penale
Norma richiamata in ordine ai vizi di motivazione contestati, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello coerente e non viziata.
Giurisprudenza - Sezioni Unite
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 (Scibè)
Principio secondo cui la Corte di cassazione non può effettuare una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito; conferma il divieto di riesame del merito in sede di legittimità.
Giurisprudenza - Sezioni Unite
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Richiama il principio di specificità dei motivi di impugnazione: appello e ricorso per cassazione sono inammissibili se non enunciano e argomentano esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata.
Giurisprudenza - Sezione 5
Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019 (Di Rosa)
Autorità interpretativa secondo cui la scriminante putativa richiede l'adempimento dell'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto del racconto diffamatorio; senza tale verifica la scriminante non può essere riconosciuta.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per la riconsiderazione del merito probatorio: censure che si riducono a una diversa valutazione degli elementi fattuali sono inammissibili.
- La riconducibilità di una pubblicazione all'autore può essere legittimamente desunta da elementi fattuali convergenti (es. brevissimo intervallo temporale tra deposito e pubblicazione e ruolo pubblico con capacità di influenzare la diffusione), purché adeguatamente motivati dal giudice di merito.
- La scriminante putativa (presunta legittimità o esercizio del diritto di cronaca/critica) richiede che chi la invoca dimostri di aver assolto al dovere di verifica e controllo delle informazioni: mere affermazioni non specificate sono insufficienti.
- Gli atti di impugnazione (appello e ricorso per cassazione) devono contenere rilievi specifici e argomentati rispetto alle statuizioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; la genericità o la difformità rispetto ai fatti provati comporta l'inammissibilità dei motivi.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se non emergono profili che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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