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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1415

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1415 della Commissione del 29 giugno 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta» (DOP)]

Normativa europea32023R1415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta" ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna, ha pubblicato la modifica per consentire eventuali opposizioni e, non essendo pervenute opposizioni, ha adottato l’approvazione finale. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta" registrata nel registro UE dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata in Gazzetta ufficiale. Non disciplina nuove registrazioni né altre DOP/IGP, ma solo l’aggiornamento del disciplinare di tale nome protetto.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1415 approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta". L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura ordinaria prevista per le modifiche non minori dei disciplinari.

Procedura seguita dalla Commissione

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica era qualificabile come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), così da consentire eventuali opposizioni.

Esito dell’esame e approvazione

Considerato che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori passaggi procedurali. Il regolamento si limita quindi a dare efficacia giuridica all’aggiornamento del disciplinare già pubblicato.

Decorrenza ed effetti giuridici

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento degli Stati membri per quanto riguarda la DOP interessata.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta" (DOP). La modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda della Spagna presentata a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda è stata pubblicata ai fini dell’opposizione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ex articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti alimentari

Testo integrale

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