Cassazione Penale, Sentenza n. 22140/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo che aveva rigettato la richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena ex artt. 146 e 147 cod. pen. e la richiesta, in alternativa, di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter ord. pen. La difesa lamentava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva tenuto conto delle relazioni sanitarie (in particolare della relazione dell'ASP di Bari - Centro di Salute Mentale del 19/05/2025 e della relazione sanitaria della casa di reclusione) e che le patologie mentali del detenuto non potevano essere adeguatamente curate in carcere.
La decisione
Il giudice d'appello ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. La Corte ha richiamato e applicato i principi giuridici relativi agli artt. 146 e 147 cod. pen. e all'art. 47-ter ord. pen.: ha evidenziato il carattere bifasico della valutazione della "grave infermità" (valutazione astratta della patologia e valutazione concreta delle modalità di cura nel contesto carcerario), nonché l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti peritali qualora i dati clinici non siano sufficienti. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse adeguatamente motivato il rigetto, avendo considerato la documentazione sanitaria disponibile, compresa una relazione più recente (11/11/2025) che documentava il rifiuto delle terapie da parte del detenuto ("sciopero della terapia"). Tale comportamento è stato ritenuto rilevante alla luce della giurisprudenza che valorizza l'accettazione dei trattamenti come condizione per una valutazione favorevole della richiesta. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 146 cod. pen.
"se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale", ovvero se deve aver luogo nei confronti di persona affetta "da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione"
La norma prevede l'obbligo del differimento dell'esecuzione quando sussiste una malattia grave o immunodeficienza tale da rendere incompatibile lo stato detentivo e quando la malattia è in fase avanzata e non risponde ai trattamenti disponibili, secondo certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno.
art. 147 cod. pen.
Prevede il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per il condannato affetto da "grave infermità fisica" che renda le condizioni di salute incompatibili con il carcere; si applica un giudizio di gravità che consente una valutazione discrezionale del giudice.
art. 47-ter ord. pen.
Consente, in presenza dei presupposti per il differimento, la sostituzione con la detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 1-ter) quando il giudice ritiene prevalente l'esigenza di tutela della salute rispetto a quella di contenimento della pericolosità, operando un bilanciamento tra le due esigenze.
art. 286-bis c.p.p.
Richiamato in relazione all'accertamento di gravi deficienze immunitarie (menzionato nel testo come parametro per le certificazioni utili all'applicazione dell'art. 146 cod. pen.).
Massime di principio
- La valutazione della "grave infermità" è bifasica: prima un accertamento nosografico astratto della patologia, poi una valutazione concreta delle modalità di cura e della compatibilità con l'ambiente detentivo.
- Il giudice deve bilanciare la tutela della salute del detenuto con la necessità di contenere la pericolosità sociale: la detenzione domiciliare è possibile solo se prevale la cura rispetto alla necessità di presidio.
- Se la documentazione clinica è insufficiente o conflittuale il giudice è tenuto a nominare un perito per accertamenti medici prima di respingere la richiesta per motivi di salute.
- Il rifiuto o la mancata accettazione delle terapie da parte del detenuto pesa negativamente nella valutazione della domanda di differimento o di misura alternativa: l'adesione ai trattamenti è considerata condizione rilevante per l'accoglimento.
- La motivazione del provvedimento deve dimostrare di aver preso in considerazione la documentazione sanitaria più aggiornata e pertinente; l'esistenza di relazioni recenti e dettagliate, valutate nel loro complesso, può giustificare il diniego se mostrano la non compatibilità tra cura e regime detentivo o la non disponibilità a curarsi.
- In situazioni analoghe, è utile per la difesa produrre documentazione clinica completa e aggiornata e, se del caso, chiedere espressamente al giudice la nomina di CTU (consulente tecnico d'ufficio) qualora ritenga che i dati siano insufficienti per una valutazione adeguata.
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