Sentenza n. 170/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente via P.E.C. in data 18.10.2025, ricevuta in pari data dalla Questura di Genova, avente ad oggetto l’ostensione “di tutti gli atti e della documentazione relativa alla procedura …” di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 6.9.2022 (-OMISSIS-) mai definita;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di accesso a tutti gli atti relativi al procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già titolare di titoli di soggiorno per richiesta di asilo e successivamente per protezione speciale, ha riferito di avere presentato il 6 settembre 2022 un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’Amministrazione ha invece rappresentato che il 22 febbraio 2023 sarebbe stata presentata una richiesta per protezione speciale. Nel frattempo il ricorrente si è trasferito a Genova e la pratica è stata presa in carico dalla Questura di Genova, che ha avviato l’istruttoria e richiesto il parere vincolante della competente commissione, sollecitandone il rilascio. Poiché il procedimento non era stato concluso, il ricorrente ha presentato via PEC il 18 ottobre 2025 un’istanza di accesso a tutti gli atti e alla documentazione relativa alla procedura. L’Amministrazione non ha esibito gli atti nel termine di legge, formando il silenzio-rigetto. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. il ricorrente ha contestato tale diniego, deducendo il proprio interesse a conoscere lo stato del procedimento e le ragioni del ritardo e sostenendo che l’oggetto dell’istanza fosse sufficientemente determinato. Le Amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto, sostenendo che non fossero stati individuati documenti specifici e che non esistessero ancora il parere vincolante e altri atti definitivi, essendo la procedura sospesa in attesa del parere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la richiesta di copia di tutti gli atti del fascicolo riguardanti il rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno fosse adeguatamente motivata dall’esigenza di conoscere lo stato del procedimento e le ragioni del ritardo e che l’oggetto dell’istanza fosse idoneamente determinato. L’accesso è stato riconosciuto in relazione a tutti gli atti del fascicolo relativo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, indipendentemente dal titolo concretamente richiesto, senza che fossero emerse ragioni ostative. L’Amministrazione è stata obbligata a trasmettere entro 40 giorni dalla pubblicazione della sentenza copia digitale degli atti all’indirizzo PEC indicato nell’istanza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda, determinata dal coinvolgimento di due Questure e dall’incertezza sul tipo di permesso richiesto.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
l’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti
Il ricorso è stato proposto secondo il rito speciale in materia di accesso contro il silenzio-rigetto dell’Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- È sufficientemente determinata e ostensibile la richiesta di copia di tutti gli atti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento amministrativo personale del richiedente, quando il fascicolo e il procedimento siano individuabili e la richiesta sia motivata dall’esigenza di conoscere lo stato della pratica e le ragioni del ritardo.
- Il diritto di accesso può essere riconosciuto anche rispetto a un procedimento non ancora concluso e a documenti istruttori o endoprocedimentali, senza che l’assenza di un parere o di un provvedimento finale escluda l’ostensione degli atti già formati.
- In presenza di un’istanza adeguatamente motivata e riferita a un fascicolo individuabile, l’Amministrazione non può negare l’accesso sul solo rilievo che il richiedente non abbia indicato singolarmente ciascun documento.
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