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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2205

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2205 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda il volume di alcune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia che possono essere importate nell’ambito del contingente tariffario 09.0706

Normativa europea32021R2205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regime dei contingenti tariffari per talune preparazioni e conserve di pesci, recependo nel diritto UE i quantitativi concordati con la Thailandia a seguito delle modifiche connesse al recesso del Regno Unito dall’Unione. Viene fissato un contingente annuo complessivo di 1 054 tonnellate in esenzione da dazi per il codice NC 1604 20 50, di cui 423 tonnellate attribuite alle importazioni originarie della Thailandia. Sono inoltre previste regole transitorie per il periodo contingentale in corso, inclusa la possibilità di ricalcolo del volume disponibile e, in certi casi, di rimborso dei dazi pagati.

Modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 adeguando il contingente tariffario per alcune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia nell’ambito del contingente 09.0706.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinate preparazioni e conserve di pesci classificate al codice NC 1604 20 50, in particolare sardine, boniti, sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci della specie Orcynopsis unicolor, esclusi i pesci interi o in pezzi. Incide sulla gestione dei contingenti tariffari comunitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 847/2006, con riferimento specifico alle importazioni originarie della Thailandia nell’ambito del numero d’ordine 09.0706; la parte residua del contingente resta riferita al numero d’ordine 09.0707 per i paesi terzi diversi dal Regno Unito. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, con disposizioni transitorie per il periodo contingentale in corso alla data di entrata in vigore.

Modifica del contingente tariffario per preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2205 interviene sul regolamento (CE) n. 847/2006 per allineare la disciplina dei contingenti tariffari UE ai quantitativi concordati con il Regno di Thailandia nell’ambito dell’accordo concluso ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994. Il provvedimento si inserisce nel contesto della revisione delle concessioni tariffarie conseguente al recesso del Regno Unito dall’Unione e mira a dare applicazione immediata ai nuovi volumi di importazione.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il regolamento (CE) n. 847/2006 disciplina la gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci. L’accordo UE-Thailandia, entrato in vigore il 20 luglio 2021, stabilisce i quantitativi per alcuni contingenti tariffari dell’Unione relativi ai prodotti importati dalla Thailandia; tali quantitativi devono essere riflessi nel diritto derivato dell’Unione. Per la necessità di applicare senza ritardo l’accordo, la Commissione ha previsto anche l’entrata in vigore immediata e specifiche misure transitorie.

Ambito materiale e prodotti interessati

La modifica riguarda le importazioni nell’Unione di preparazioni e conserve di:

  • sardine,
  • boniti,
  • sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus,
  • pesci della specie Orcynopsis unicolor, con esclusione dei pesci interi o in pezzi. I prodotti devono rientrare nel codice NC 1604 20 50.

Nuovo contingente tariffario e ripartizione

Il regolamento sostituisce l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/2006, prevedendo un contingente tariffario annuo di 1 054 tonnellate in esenzione dai dazi doganali. La ripartizione del contingente è la seguente:

  • 423 tonnellate nell’ambito del numero d’ordine 09.0706 per le importazioni originarie della Thailandia;
  • 631 tonnellate nell’ambito del numero d’ordine 09.0707 per le importazioni originarie di tutti i paesi terzi, ad eccezione del Regno Unito.

Regole transitorie per il periodo contingentale in corso

Poiché le modifiche incidono su un periodo contingentale già in corso al momento dell’entrata in vigore, il regolamento stabilisce regole transitorie. Il volume disponibile per il resto del periodo è determinato come differenza tra il nuovo volume contingente e il volume già assegnato prima dell’entrata in vigore.

Se, alla data di entrata in vigore del 13 dicembre 2021, il contingente applicabile risulta esaurito, il nuovo volume disponibile viene assegnato agli operatori secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Inoltre, gli operatori che abbiano importato nel periodo contingentale in corso prima dell’entrata in vigore senza fruire del contingente possono ottenere, su richiesta e nei limiti del saldo disponibile, il rimborso della differenza di dazio già corrisposta.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Adeguamento del contingente tariffario annuo

L’articolo 1 modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 stabilendo un contingente tariffario annuo di 1 054 tonnellate in esenzione dai dazi doganali per importazioni nell’Unione di preparazioni e conserve di sardine, boniti, sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci della specie Orcynopsis unicolor, esclusi i pesci interi o in pezzi, rientranti nel codice NC 1604 20 50.

Ripartizione tra Thailandia e altri paesi terzi

Sempre l’articolo 1 sostituisce l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/2006 prevedendo che, del contingente di 1 054 tonnellate, 423 tonnellate siano assegnate nell’ambito del numero d’ordine 09.0706 alle importazioni originarie della Thailandia, mentre le restanti 631 tonnellate siano assegnate nell’ambito del numero d’ordine 09.0707 alle importazioni originarie di tutti i paesi terzi tranne il Regno Unito.

Disposizioni transitorie per il periodo contingentale in corso

L’articolo 2 disciplina il periodo contingentale in corso alla data di entrata in vigore: il volume disponibile residuo è pari alla differenza tra il nuovo volume contingente e quello già assegnato prima dell’entrata in vigore. Se, al momento dell’entrata in vigore del 13 dicembre 2021, il contingente applicabile risulta esaurito, il nuovo volume è assegnato secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Gli operatori che abbiano importato nel periodo contingentale in corso prima dell’entrata in vigore senza beneficiare del contingente possono ottenere, su richiesta e nei limiti del saldo disponibile, il rimborso della differenza di dazio già pagata.

Entrata in vigore immediata

L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’urgenza di applicare l’accordo con la Thailandia; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialeimportazionicontingenti tariffari

Testo integrale

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