Sentenza n. 3779/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e di ogni altra idonea misura, dell'esito della prova scritta svolta dalla ricorrente (codice di candidato TU722NW19W) il 24.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Cod. 02 per come pubblicato il 28.10.2025, nelle parti ritenute lesive, con la quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 20.,75 ed è stata dichiarata “non superata”; 2) dell'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025; 3) della prova stessa, nella parte ritenuta lesiva come esposto in narrativa; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; g) l'avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02”, limitatamente al risultato della ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04.08.2025, ove necessario(doc. 4); i) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; nonchè per l'accertamento del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quesito n. 23 di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarata idonea e ammessa al successivo step procedurale; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso pubblico, con attribuzione di 20,75/30 e dichiarazione di prova non superata, nonché gli atti connessi relativi al quesito n. 23
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta sostenuta il 24 ottobre 2025, contestando il quesito n. 23, formulato come segue: "Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha. In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?". Le opzioni indicate erano: 1) tutti i beta potrebbero essere delta, indicata dall'Amministrazione come risposta esatta; 2) tutti i gamma potrebbero essere delta; 3) tutti gli alpha potrebbero essere delta, indicata dalla ricorrente. La ricorrente ha sostenuto che il quesito fosse ambiguo e che fossero corrette sia la prima sia la terza risposta, chiedendo l'annullamento degli esiti, il riesame e la rettifica in melius del punteggio, con ammissione al successivo step concorsuale. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione relativa al difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che tale Ministero, quale ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, non fosse estraneo alla procedura concorsuale. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha rilevato che il quesito era effettivamente erroneo, poiché la sola risposta logicamente possibile era la seconda: tutti i gamma potrebbero essere delta. La prima risposta non poteva essere corretta, perché i beta comprendono gli alpha e nessun delta può essere alpha; la terza era categoricamente esclusa dalla premessa secondo cui nessun delta è alpha. Tuttavia, la censura dedotta era stata formulata assumendo che fossero corrette la prima e la terza risposta e qualificando il quesito come ambiguo. Poiché la risposta corretta era invece la seconda, non indicata dalla ricorrente, il giudice non ha potuto accogliere una diversa ricostruzione non prospettata, in applicazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede camerale, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e istruttori previsti dalla disposizione.
principio della domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato
in modo che vi sia perfetta corrispondenza tra il chiesto e il giudicato
Il giudice non può sostituire d'ufficio la censura prospettata con una diversa contestazione, né ampliare o modificare il thema decidendum; deve pronunciarsi nei limiti della domanda e dei motivi dedotti.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo deve decidere nei limiti della domanda e dei motivi concretamente dedotti: anche quando accerti l'erroneità dell'atto o del quesito impugnato, non può accogliere il ricorso sulla base di una diversa censura non proposta dalla parte, senza violare il principio della domanda e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Nelle prove concorsuali basate su quesiti logico-attitudinali, la correttezza della risposta deve essere verificata alla luce delle premesse effettivamente formulate; una risposta è corretta solo se la relativa proposizione può essere vera o falsa secondo le relazioni logicamente ricavabili dalle premesse.
- L'errore oggettivo del quesito non comporta automaticamente l'accoglimento del ricorso quando la censura della parte individui una diversa soluzione logica rispetto a quella effettivamente corretta e la risposta corretta non sia stata indicata dalla candidata.
Come è indicizzato
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