Cassazione Penale, Sentenza n. 1785/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per essersi sostituito ad Antonio Palmieri nella stipula di due contratti per fornitura di energia elettrica con A2A. Ha denunciato violazione delle norme del Codice del Consumo (sostenendo che i contratti non si sarebbero conclusi con la sola conversazione telefonica) e, soprattutto, la mancata acquisizione di prova decisiva: non sono stati prodotti i file audio della conversazione tra l'operatore A2A e la persona che concluse i contratti, né è stato escusso l'operatore telefonico. Con memoria depositata ha riproposto le stesse doglianze come "motivi aggiunti"
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto le argomentazioni disorganiche e volte soltanto a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio. La Corte di merito aveva motivato la condanna evidenziando più circostanze convergenti a carico del Leoni (i contratti servivano utenze in uso al Leoni, immobili nella sua disponibilità, e l'interlocutore aveva fornito il numero telefonico del prevenuto all'operatore A2A). La Cassazione ha inoltre chiarito che, per integrare il reato di sostituzione di persona, è sufficiente la falsità personale in sé e non è necessaria l'effettiva conseguenza vantaggiosa della condotta. L'inammissibilità si è estesa anche ai motivi aggiunti (art. 585, comma 4 c.p.p.). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005)
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'invalidità dei contratti conclusi telefonicamente; la Corte ha ritenuto tale richiamo generico e non risolutivo rispetto alla fattispecie penale di sostituzione di persona
Art. 494 c.p. (sostituzione di persona) - no citazione testuale esplicita ma richiamata la "finalità di procurare a sé o ad altri un vantaggio"
riferimento al "fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio"
La Corte interpreta la norma richiamando che per il delitto di sostituzione di persona è sufficiente l'attività mistificatoria (la falsità personale): non è necessario che la condotta abbia effettivamente raggiunto il vantaggio perseguito; il "fine" attiene al dolo specifico, non alla prova dell'effettiva utilità
Art. 585, comma 4, c.p.p.
richiamato per l'inammissibilità dei "motivi aggiunti" e per l'effetto dell'inammissibilità sul ricorso aggiunto
La Corte afferma che l'inammissibilità del ricorso principale determina anche l'inammissibilità del ricorso aggiunto e che i motivi aggiunti non possono sanare una carenza di ammissibilità
Art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata (euro 3.000) alla Cassa delle ammende, in relazione alla colpa che ha determinato l'inammissibilità
Massime di principio
- Per il reato di sostituzione di persona è sufficiente la falsità personale e l'attività mistificatoria: non è necessario dimostrare che la falsificazione abbia prodotto effettivamente un vantaggio concreto
- In sede di cassazione non è sufficiente riproporre una diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito; il ricorso deve contenere argomentazioni organizzate e rilevanti di diritto per essere ammissibile
- La mancata acquisizione di registrazioni audio o l'omessa audizione di testimoni può essere criticata in cassazione solo se si dimostra che si tratta di prova decisiva la cui mancata assunzione ha reso del tutto insostenibile il giudizio di colpevolezza; altrimenti la Corte terrà conto delle circostanze convergenti e della prova indiziaria già raccolta
- I "motivi aggiunti" depositati ex art. 585, comma 4 c.p.p. non possono sanare vizi di inammissibilità del ricorso principale: l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti
- Chi propone ricorso in cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e, in caso di particolare gravità della condotta processuale, al pagamento alla Cassa delle ammende
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